Sentenza del 01/07/2015 n. 6034 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Base imponibile - Perdite - Omessa dichiarazione - Elementi di valutazione - Sussistenza - Riconoscimento - Principi di collaborazione e buona fede.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il riconoscimento, ai fini IRES, delle perdite fiscali risultanti da una dichiarazione trasmessa oltre il termine o inizialmente respinta dal sistema telematico. Sebbene l’omessa dichiarazione comporti la liquidazione dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni previste, l’Ufficio disponeva di tutti gli elementi, anche a seguito dell’istanza di autotutela e dei ripetuti accessi del contribuente, per verificare l’effettiva esistenza delle perdite. Il punto centrale era stabilire se l’irregolarità formale della dichiarazione potesse giustificare il disconoscimento automatico di perdite effettivamente maturate.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione è stata ritenuta non corretta nella parte in cui negava in modo automatico le perdite fiscali. L’Ufficio avrebbe dovuto esaminare la dichiarazione tardiva e verificare la fondatezza delle perdite, procedendo comunque alla liquidazione e alla sanzione per l’omessa dichiarazione nei termini. In applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, l’Agenzia doveva verificare il credito o la perdita fiscale effettivamente spettante prima di disconoscerla.
Norme richiamate
Art. 10 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
I rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
L’Amministrazione, quando dispone degli elementi necessari per verificare la fondatezza di un credito o di una perdita fiscale, deve svolgere tale verifica e non può disconoscere automaticamente il beneficio per una mera irregolarità formale, fermo restando il potere di applicare le sanzioni per l’omessa o tardiva dichiarazione.
Disciplina IRES delle perdite fiscali e degli obblighi dichiarativi
L’omessa dichiarazione può comportare conseguenze sanzionatorie e la liquidazione dell’imposta, ma non esclude necessariamente il riconoscimento di perdite effettivamente maturate quando la loro esistenza e quantificazione siano verificabili sulla base della documentazione disponibile.
Massime di principio
- L’omissione o la tardività della dichiarazione non legittima automaticamente l’Amministrazione a negare perdite o crediti fiscali sostanzialmente esistenti e verificabili.
- L’Ufficio deve distinguere tra la sanzione per l’irregolarità dichiarativa e la verifica sostanziale dell’esistenza del credito, della perdita o dell’elemento deducibile.
- Quando il contribuente presenta documentazione, istanze di autotutela o altri elementi che consentono il controllo dei dati, l’Amministrazione deve esaminarli secondo correttezza, collaborazione e buona fede.
- Il contribuente deve conservare le prove dell’effettiva trasmissione, degli scarti telematici, dei successivi invii, della documentazione contabile e dei contatti con l’Agenzia, così da consentire la verifica sostanziale della propria posizione.
- La tutela non opera automaticamente: le perdite devono essere effettivamente maturate, documentate e quantificabili; l’Amministrazione conserva il potere di contestarle se la verifica sostanziale ne dimostra l’inesistenza o l’indeducibilità.
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