Ordinanza n. 1150/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento del permesso di costruire n. 6 in data 14 giugno 2024, rilasciato dal Comune di Sinagra per la demolizione e ricostruzione, l’ampliamento e l’adeguamento sismico di un magazzino-deposito sito in Contrada Santa Maria Xilona, censito in catasto al foglio di mappa 29, particella 1039, e della nota del Comune n. 7937 in data 10 luglio 2024, con cui l’Amministrazione ha respinto la “segnalazione in ordine al rilascio permesso di costruire n. 6 in data 14 giugno 2024”; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire per la demolizione, ricostruzione, ampliamento e adeguamento sismico di un magazzino-deposito, nonché nota comunale di rigetto della segnalazione avverso il titolo edilizio
Esito
La controversia
Due privati hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Sinagra e la successiva nota con cui l’Amministrazione ha respinto la loro segnalazione, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, con precedente ordinanza, il Collegio aveva disposto una verificazione e aveva incaricato il Responsabile del III Settore – Servizi Territoriali e Urbanistici del Comune di Patti. Il verificatore, dopo il primo sopralluogo, ha chiesto di essere autorizzato ad avvalersi di un tecnico ausiliario con specifiche competenze topografiche e dotato della strumentazione necessaria per i rilievi digitali di precisione, stimando il relativo compenso in circa 500 euro.
La decisione
Il Collegio non ha deciso nel merito l’impugnazione del permesso di costruire, della nota comunale o della domanda risarcitoria. Ha ritenuto necessarie specifiche competenze tecniche per il completamento della verificazione e ha autorizzato il verificatore ad avvalersi dell’ausiliario indicato. Ha inoltre stabilito che la domanda di liquidazione del compenso definitivo dovuto al verificatore e all’ausiliario debba essere depositata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni, ai sensi dell’art. 71, secondo comma, d.P.R. 115/2002. I termini per l’espletamento della verificazione già fissati decorrono dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. La trattazione della causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 17 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002
La domanda per la liquidazione del definitivo importo dovuto al verificatore e all’ausiliario ... dovrà essere depositata, a pena di decadenza, nel termine di giorni cento dal compimento delle operazioni.
Il termine di cento giorni per presentare la domanda di liquidazione del compenso decorre dal compimento delle operazioni di verificazione ed è previsto a pena di decadenza.
Massime di principio
- Quando una verificazione richiede competenze tecniche specialistiche non possedute dal verificatore, il giudice amministrativo può autorizzarlo ad avvalersi di un ausiliario tecnico individuato in relazione alle esigenze dell’incarico.
- In un giudizio ancora pendente e non definito nel merito, il giudice può disporre il differimento della decorrenza dei termini per l’espletamento della verificazione dalla comunicazione dell’ordinanza che autorizza l’integrazione dell’attività tecnica.
- La domanda di liquidazione del compenso spettante al verificatore e agli eventuali ausiliari deve essere presentata entro cento giorni dal compimento delle operazioni, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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