Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4641/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.R.G.A., Sezione autonoma di Bolzano, n. 1/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202402382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TRGA, Sezione autonoma di Bolzano, n. 1/2024, che aveva respinto il ricorso contro il permesso di costruire in sanatoria n. 55/2023, la deliberazione della Giunta comunale n. 118/2023 e gli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti, proprietari o usufruttuari di immobili confinanti con la particella sulla quale erano stati modificati un muro di cinta, una recinzione e gli accessi pedonale e carrabile, hanno impugnato la sentenza di primo grado deducendo tre motivi. Con il primo hanno contestato il difetto di istruttoria e di motivazione, l’errata valutazione dei fatti, l’illogicità e la contraddittorietà degli atti comunali, sostenendo che i pilastri in muratura e i pannelli in alluminio riducessero la visuale dei veicoli provenienti dalla loro strada privata nell’immissione sulla pubblica via. Con il secondo hanno dedotto la violazione degli artt. 16 del Codice della strada e 26 del relativo regolamento, assumendo che il muro costituisse una nuova costruzione non consentita. Con il terzo hanno contestato la mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, sostenendo che l’intervento non fosse riconducibile agli interventi esonerati dalla disciplina provinciale. Gli appellati hanno inoltre eccepito la tardività del ricorso di primo grado e il difetto di legittimazione e interesse, sostenendo che il passo carrabile fosse già stato autorizzato nel 2020 e che gli atti del 2023 non riguardassero l’accesso degli appellanti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni preliminari. La lesione dedotta derivava dalle modifiche autorizzate nel 2023, sicché il ricorso di primo grado non era tardivo rispetto all’atto del 2020. Gli appellanti erano inoltre legittimati e interessati ad agire, in ragione della vicinitas e del pregiudizio diretto, concreto e attuale alla sicurezza dell’immissione dalla strada privata nella pubblica via. Il primo motivo è stato accolto. La verificazione disposta in appello ha accertato che le modifiche al muro e alla recinzione non garantivano una visibilità adeguata per l’immissione senza pericolo dei veicoli nella strada comunale. Il Comune aveva superato il parere negativo del proprio servizio tecnico con motivazione generica, prescrivendo misure di sicurezza e uno specchio senza svolgere una concreta verifica della loro idoneità. L’istruttoria era stata inoltre concentrata sulla sicurezza dell’uscita dal passo carrabile del controinteressato, senza esaminare specificamente la distinta esigenza di sicurezza dei veicoli provenienti dalla strada privata degli appellanti. Il limite tecnico di trenta metri utilizzato dal verificatore non è stato considerato una prescrizione normativa direttamente vincolante, ma un parametro tecnico di riferimento per la valutazione concreta della sicurezza. Anche in assenza di una disciplina puntuale direttamente applicabile, l’amministrazione deve verificare che le opere edilizie confinanti con la pubblica via non compromettano la sicurezza della circolazione e deve bilanciare lo ius aedificandi con l’interesse pubblico all’incolumità. Il secondo motivo è stato respinto: l’art. 26, comma 5, del regolamento del Codice della strada non stabilisce distanze minime dal confine per muri di cinta posti lungo strade di tipo F, ferma restando la necessità della verifica concreta delle condizioni di sicurezza. Il terzo motivo è stato respinto: le opere riguardavano la modifica e l’adeguamento di un muro e di una recinzione già esistenti e assentiti, rientrando nell’esenzione prevista dal punto A13 dell’allegato A alla legge provinciale n. 9/2018. L’appello è stato quindi accolto limitatamente al primo motivo; la sentenza di primo grado è stata riformata in parte e sono stati annullati, per quanto di ragione, il permesso di costruire in sanatoria, la delibera comunale e gli atti presupposti, con obbligo per il Comune di riesercitare il potere nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza. Le spese del doppio grado e quelle della verificazione sono state poste a carico solidale del Comune e del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    Il comma 1 stabilisce il divieto per i proprietari dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di realizzare costruzioni e recinzioni, secondo le distanze determinate dal regolamento in relazione alla classificazione della strada.

    La disposizione deve essere applicata congiuntamente all’art. 26 del regolamento di esecuzione; non determina, nel caso esaminato, un divieto assoluto di realizzare il muro di cinta.

  • art. 26, comma 5, d.P.R. 495/1992

    Per le strade di tipo F non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, per le nuove costruzioni e per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza.

    La norma esclude distanze minime predeterminate per i muri di cinta lungo strade di tipo F, ma non esonera l’amministrazione dalla verifica concreta della compatibilità dell’opera con la sicurezza della circolazione.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    La categoria delle strade di tipo F comprende le strade locali.

    La via pubblica, non riconducibile alle altre categorie normative, è stata qualificata come strada locale di tipo F.

  • artt. 43 e 45 d.P.P. n. 6/2022

    Le prescrizioni sulla visibilità sono state utilizzate dal verificatore come criterio tecnico di riferimento, non come parametro normativo direttamente vincolante per il caso concreto.

  • punto A13 dell’allegato A alla l.p. n. 9/2018

    Sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture e salvo beni specificamente vincolati.

    La modifica e l’adeguamento di un muro di cinta e di una recinzione già esistenti e previamente assentiti non costituiscono autonomo intervento di nuova costruzione soggetto a distinta autorizzazione paesaggistica.

Massime di principio

  • La vicinitas, accompagnata dalla deduzione di un pregiudizio diretto, concreto e attuale alla sicurezza o alla fruizione della proprietà, è sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse dei proprietari confinanti a impugnare titoli edilizi relativi a opere realizzate sul fondo limitrofo.
  • Anche quando non siano applicabili prescrizioni normative puntuali sulle distanze o sulla visibilità, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria concreta e adeguata per verificare che opere edilizie confinanti con una strada pubblica non compromettano la sicurezza della circolazione.
  • Il superamento di un parere tecnico negativo in materia di sicurezza stradale richiede una motivazione specifica e un’istruttoria idonea a dimostrare l’effettiva adeguatezza delle misure mitigative prescritte; formule generiche o il mero rinvio all’installazione di uno specchio non sono sufficienti se non ne viene verificata l’idoneità concreta.
  • L’assenza di distanze minime dal confine stradale per i muri di cinta lungo strade di tipo F non equivale a una libertà edificatoria incondizionata, poiché resta necessario accertare in concreto la compatibilità dell’opera con la sicurezza della circolazione.
  • La modifica o l’adeguamento di un muro di cinta e di una recinzione già esistenti e assentiti può rientrare nell’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica prevista dalla normativa applicabile, anche se l’intervento conserva rilevanza edilizia, purché ricorrano le condizioni previste dalla disciplina di esenzione.
  • Quando l’annullamento dipende da carenza di istruttoria e motivazione, l’amministrazione conserva il potere di riesaminare la fattispecie, ma deve esercitarlo nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza e delle risultanze istruttorie accertate in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziCircolazione stradale e viabilitàLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiEdiliziaTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.