Cassazione Penale, Sentenza n. 7694/2024 del 21/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Si contestava che la Corte d'appello avesse riconosciuto la non strumentalità dei crediti e la buona fede del creditore (Creval -> Ortles) ma non avesse proceduto ad accertare l'ammontare del credito e ad "ammetterlo al pagamento" ai sensi dell'art. 1, commi 199-200, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; l'Agenzia Nazionale rilevava invece che la Corte non aveva applicato la procedura prevista dalla legge di stabilità (estinzione dell'ipoteca e attivazione della procedura di ammissione al passivo) e non avrebbe potuto dichiarare semplicemente l'inopponibilità della confisca senza disporre l'ammissione secondo i criteri normativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi nei limiti indicati: ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano, con l'indicazione che quest'ultima deve adempiere al devoluto e procedere, oltre a verificare la non strumentalità e la buona fede (già correttamente valutate), anche all'accertamento dell'ammontare del credito e alla sua ammissione al pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 200, L. 24/12/2012, n. 228. In altre parole, la Cassazione ha dato ragione alla ricorrente (Ortles/Cerved) sul punto che la Corte territoriale doveva pronunciarsi anche circa l'ammissione al passivo; ha inoltre accolto la critica dell'Agenzia sul fatto che la procedura prevista dalla legge di stabilità non è stata correttamente attivata, disponendo il rinvio per un nuovo esame conformemente alle norme richiamate.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 52
la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro ... se il credito non sia strumentale all'attività illecita ... a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità
La Corte interpreta l'art. 52 nel senso che l'onere di introdurre, anche logicamente, la prova della strumentalità grava sull'accusa e solo dopo un accertamento positivo della strumentalità incombe sul terzo l'onere di dimostrare la buona fede/ignoranza scusabile; l'accertamento della buona fede deve tener conto delle circostanze contrattuali e delle condizioni delle parti.
L. 24 dicembre 2012, n. 228 - art. 1, commi 194-206 (in particolare commi 197, 199, 200, 203)
il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, lo ammette al pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
La legge stabilisce la procedura speciale per i crediti garantiti da ipoteca anteriori alla confisca: l'ipoteca è trasformata in tutela risarcitoria (comma 197) e il giudice dell'esecuzione deve accertare sussistenza e ammontare del credito e, verificati i requisiti dell'art. 52, ammetterlo al pagamento secondo i criteri della legge (comma 199-200); l'iscrizione ipotecaria rileva solo ai fini dell'ordine di pagamento nel piano di liquidazione predisposto dall'Agenzia (comma 203).
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 58, comma 2
prescrive, in tema di domanda di ammissione dei creditori di cui all'art. 52, modalità procedurali per l'ammissione allo stato passivo
La Corte richiama l'art. 58 come richiamato dalla L. 228 per sottolineare che la formula "ammettere allo stato passivo" va letta in connessione con le disposizioni della legge di stabilità (art.1, commi 199-200) e implica l'obbligo del giudice di procedere all'accertamento e all'ammissione secondo quella normativa.
Massime di principio
- Quando un credito garantito da ipoteca è anteriore al sequestro/confisca, il giudice dell'esecuzione deve applicare l'art. 52 d.lgs. 159/2011 per verificare non strumentalità e buona fede; l'onere probatorio della strumentalità grava inizialmente sulla pubblica accusa
- Se il giudice accerta la non strumentalità e la buona fede del terzo creditore, è necessario che proceda anche all'accertamento dell'ammontare del credito e alla sua ammissione al pagamento ai sensi dell'art. 1, commi 199-200, L. 228/2012, non potendo limitarsi a dichiarare genericamente l'inopponibilità della confisca
- La legge di stabilità (L. 228/2012) prevede l'estinzione della garanzia reale e la trasformazione dell'ipoteca in un credito risarcitorio: l'iscrizione ipotecaria serve per l'ordine di pagamento nel piano predisposto dall'Agenzia, non per una soddisfazione immediata e totale in forma specifica
- La procedura corretta per i crediti anteriori alla confisca è essenziale: omissioni procedurali del giudice (mancata determinazione dell'ammontare o mancata ammissione al pagamento) possono comportare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame
- Questioni di competenza e ammissibilità già decise con sentenze di annullamento possono precludere rilievi successivi; il giudice di rinvio è vincolato ai principi stabiliti dalle pronunce di legittimità precedenti.
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