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Sentenza

Sentenza n. 349/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Spoleto - sezione lavoro - n. 224 del 16/10/2025, e del Tribunale di Terni - sezione lavoro - n. 504 del 20/11/2025, limitatamente al pagamento delle spese legali.

Giustizia amministrativa202600149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancato pagamento delle spese legali liquidate in due sentenze del giudice ordinario passate in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza, limitatamente al pagamento delle spese legali, alle sentenze del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 224 del 16 ottobre 2025, e del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 504 del 20 novembre 2025, entrambe relative alla spettanza della carta docente. Ha dedotto di avere notificato le sentenze in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e non ricevuto il pagamento delle spese liquidate, spettanti in suo favore quale difensore dichiaratosi antistatario. Ha chiesto l’assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso cumulativo, poiché le domande riguardavano il pagamento, da parte della medesima amministrazione e in favore del medesimo soggetto, di somme aventi la stessa natura, pur risultando da due distinti provvedimenti giudiziari; la concentrazione delle pretese è stata inoltre ritenuta idonea a evitare la moltiplicazione degli oneri processuali. Nel merito, dagli atti non risultava l’avvenuto pagamento delle spese legali. Il ricorso è stato quindi accolto ai sensi dell’art. 114 c.p.a.: al Ministero è stato assegnato il termine di sessanta giorni per pagare le somme dovute; è stato contestualmente nominato il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, quale commissario ad acta, con incarico di provvedere, su richiesta del ricorrente e dopo l’inutile decorso del termine, in sostituzione del Ministero, adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario è stato riconosciuto, per l’attività eventualmente svolta, un compenso di euro 500,00 a carico del Ministero, da liquidarsi direttamente dall’amministrazione dopo la verifica dell’espletamento dell’incarico. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza alle pronunce giurisdizionali; sulla base di tali disposizioni il TAR ha ordinato all’amministrazione di adempiere e ha previsto l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di impartire gli ordini necessari all’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È stato richiamato quale disposizione relativa al termine da attendere prima di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È stato richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio, determinate tenendo conto della semplicità e serialità della controversia e nel rispetto della misura minima applicabile.

Massime di principio

  • È ammissibile il ricorso cumulativo in ottemperanza quando più domande riguardano il pagamento, da parte della stessa amministrazione e in favore del medesimo soggetto, di somme della stessa natura derivanti da distinti provvedimenti giudiziari, purché la trattazione congiunta non comprometta il contraddittorio e consenta una concentrazione efficiente delle pretese.
  • Nel giudizio di ottemperanza, ove dagli atti non risulti l’avvenuto adempimento di una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per il pagamento e contestualmente nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento delle somme dovute, operando in sostituzione dell’amministrazione inottemperante dopo l’inutile decorso del termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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