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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13692/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di una lavoratrice volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nell'area C, posizione C3, per mansioni superiori asseritamente svolte tra il 1° dicembre 2002 e il 20 settembre 2009, con conseguente trattamento economico e normativo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, in contumacia della lavoratrice, aveva accolto l'appello dell'ente previdenziale e respinto integralmente le pretese. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: 1) nullità del procedimento e della sentenza di appello per nullità della notificazione dell'atto di impugnazione, sostenendo di non aver avuto conoscenza della notifica eseguita presso il procuratore domiciliatario del primo grado, non essendo chiaro chi avesse ricevuto l'atto, e che il decesso del procuratore avvenuto successivamente avrebbe reso inefficace l'elezione di domicilio, imponendo la notifica alla parte personalmente; 2) nullità del procedimento e della sentenza di appello per mancata interruzione del giudizio a seguito della morte del procuratore, con preclusione di ogni attività sino alla rituale riassunzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo valida la notificazione dell'appello, perché effettuata quando il procuratore domiciliatario era ancora in vita, quindi quando l'elezione di domicilio era ancora efficace; ha inoltre ritenuto inammissibili le deduzioni sulla pretesa incertezza del soggetto ricevente, poiché l'avviso di ricevimento fa fede sino a querela di falso. Ha invece accolto il secondo motivo: poiché il decesso del procuratore è intervenuto dopo la notifica dell'impugnazione ma prima della scadenza del nuovo termine per la costituzione in appello, si è verificata l'interruzione automatica del processo; in difetto di riassunzione, gli atti successivi e la sentenza d'appello sono nulli. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    è stato il parametro invocato per dedurre la nullità del procedimento e della sentenza impugnata

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza di appello derivante dalla nullità della notificazione

  • art. 330 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che, dopo la morte del procuratore domiciliatario, l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata alla parte personalmente

  • art. 301 c.p.c.

    la Corte ha applicato il principio dell'interruzione automatica del processo per morte del procuratore intervenuta prima della scadenza del termine per costituirsi in appello

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 436 c.p.c.

    utilizzato per individuare il termine per la costituzione dell'appellato nel rito del lavoro e per verificare il momento rilevante ai fini dell'interruzione

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per affermare la deducibilità in cassazione della nullità degli atti successivi derivante dall'evento interruttivo

Massime di principio

  • Se l'impugnazione è notificata al procuratore domiciliatario quando questi è ancora in vita, la notificazione resta valida anche se il decesso del procuratore interviene successivamente; l'orientamento che impone la notifica alla parte personalmente opera solo se il decesso precede la notificazione.
  • L'avviso di ricevimento della notificazione, quando attesta la consegna a persona addetta alla ricezione per il destinatario, è assistito da pubblica fede fino a querela di falso; mere contestazioni sulla non chiara identificazione del consegnatario sono inidonee a infirmare la notifica.
  • Nel rito del lavoro, ai fini del rispetto del termine per la costituzione in appello, rileva l'udienza di discussione effettivamente fissata o rinviata d'ufficio e non quella originariamente indicata nel provvedimento iniziale.
  • La morte del procuratore della parte costituita in un precedente grado, intervenuta dopo la notificazione dell'impugnazione e prima della scadenza del termine per la costituzione e per l'eventuale impugnazione incidentale, determina l'interruzione automatica del processo.
  • Quando l'evento interruttivo non sia stato seguito da rituale riassunzione, gli atti successivi e la sentenza pronunciata nel giudizio interrotto sono nulli; tale nullità può essere dedotta anche per la prima volta in cassazione.
  • L'ignoranza dell'evento interruttivo da parte del giudice o delle altre parti non impedisce l'effetto interruttivo, che opera di diritto; la conoscenza dell'evento rileva solo ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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