Sentenza n. 17/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 105/2023 emessa dal Tribunale di Fermo, Giudice del lavoro, in data 23.8.2023, pubblicata in data 24.8.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza n. 105/2023 del Tribunale di Fermo, Giudice del lavoro, regolarmente notificata e divenuta definitiva, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e il Ministero era stato condannato all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, i ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza e chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, poiché il giudicato non era stato eseguito e l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso di ottemperanza contro una condanna pecuniaria dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto ai ricorrenti dal giudicato del Giudice del lavoro.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso.
- Accertata la formazione del giudicato e l'inottemperanza dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando il mancato adempimento del giudicato risulti dagli atti.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e a un'apposita istanza del creditore.
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