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Ordinanza

Ordinanza n. 144/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 26.01.2026, con il quale la Prefettura, riscontrando la richiesta formulata dal ricorrente, ha ritenuto di non poter rilasciare permesso di soggiorno per attesa occupazione e di ogni provvedimento connesso, conseguente e presupposto anche se non conosciuto;

Giustizia amministrativa202600198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 26 gennaio 2026 con cui la Prefettura ha ritenuto di non poter rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato anche il provvedimento dell'11 agosto 2025 di revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del ricorrente. Il difensore del ricorrente ha contestato che fosse provata la notificazione della revoca al cittadino straniero, insistendo tuttavia per la sospensione del solo diniego del titolo di soggiorno. Dal testo non risultano ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che, indipendentemente dalla questione relativa alla prova della notificazione della revoca del nulla osta, la piena efficacia di tale revoca renda recessiva la domanda cautelare proposta contro il successivo diniego del permesso di soggiorno. Il titolo richiesto presupporrebbe, tra l'altro, la regolarità della presenza del cittadino straniero sul territorio nazionale; tale presupposto risulta depot­enziato dalla revoca del nulla osta, considerata dal giudice pienamente efficace ai fini della fase cautelare. La valutazione sulla notificazione della revoca è stata quindi ritenuta non decisiva per concedere la sospensione. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del rito cautelare previsto dal Codice del processo amministrativo; l'istanza è stata respinta in considerazione dell'incidenza della revoca del nulla osta sul presupposto della regolarità del soggiorno.

Massime di principio

  • Quando il rilascio di un titolo di soggiorno presuppone la regolarità della presenza dello straniero sul territorio nazionale, la revoca del nulla osta all'ingresso costituisce elemento idoneo a depotenziare la tutela cautelare richiesta contro il successivo diniego del titolo, qualora la revoca sia ritenuta pienamente efficace.
  • Nella fase cautelare, la contestazione della mancata prova della notificazione di un provvedimento presupposto non impone di per sé la sospensione del provvedimento successivo, se il giudice ritiene comunque pienamente efficace il provvedimento presupposto e non ravvisa, su tale base, un presupposto sufficiente per la misura cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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