Sentenza n. 396/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione interinale dell’efficacia o l'emissione delle misure cautelari più idonee nel caso di specie ad assicurare gli effetti dell’emananda pronuncia, del provvedimento Prot. Uscita n. -OMISSIS- di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura-U.T.G. di Foggia in data -OMISSIS- e conosciuto in data 09/12/2025; nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e contestuale diniego dell'autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un nulla osta al lavoro stagionale, ha impugnato il provvedimento prefettizio sostenendo che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non fosse a lui imputabile, ma dipendesse dall'inerzia dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Ha dedotto, anzitutto, la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca e omesso preavviso di rigetto. Ha inoltre dedotto errore di diritto e difetto di istruttoria, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi analogicamente l'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, con rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anziché la revoca del nulla osta. Ha contestato anche la competenza della Prefettura a pronunciarsi sul rilascio del permesso di soggiorno, ritenendo competente la Questura, nonché il difetto di motivazione, la violazione della buona fede, del legittimo affidamento, della ragionevolezza e della proporzionalità. Ha infine sostenuto che il termine per la sottoscrizione del contratto di soggiorno fosse di quindici giorni, e non di otto, e che il ritardo potesse essere giustificato da cause non imputabili al lavoratore. La Prefettura ha eccepito la tardività del ricorso, poiché il provvedimento era stato notificato al datore di lavoro il 21 agosto 2025, nonché la carenza di legittimazione attiva del lavoratore, in quanto il procedimento era stato attivato dal datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha riconosciuto al lavoratore una legittimazione e un interesse diretto, concreto e attuale, quale destinatario finale degli effetti della revoca, ma ha ritenuto tardiva l'impugnazione. Poiché la procedura di ingresso è incardinata sul datore di lavoro, che assume l'onere delle comunicazioni verso il lavoratore, il termine per impugnare decorre dalla comunicazione del provvedimento al datore di lavoro, avvenuta il 21 agosto 2025. Il ricorso è stato comunque ritenuto infondato nel merito. Il termine di otto giorni per presentarsi allo Sportello Unico e sottoscrivere il contratto di soggiorno era quello applicabile ratione temporis; il successivo termine di quindici giorni introdotto dal d.l. 146/2025 non era applicabile e, comunque, il lavoratore avrebbe superato anche tale termine. Dagli atti non risultava che egli si fosse presentato allo SUI di Foggia o avesse tempestivamente sollecitato la convocazione; la sua permanenza in una provincia diversa da quella di destinazione lavorativa e le comunicazioni tardive non dimostravano l'inerzia dell'amministrazione né una causa non imputabile. I vizi partecipativi sono stati ritenuti non invalidanti ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990, poiché il contenuto vincolato della decisione non avrebbe potuto essere diverso. Il TAR ha inoltre escluso l'applicazione analogica del permesso per attesa occupazione: l'art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998 esclude tale possibilità per i lavoratori stagionali, salvo l'ipotesi di interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, situazione non ricorrente nel caso esaminato. Le spese sono state compensate. È stata negata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza della pretesa e colpa grave del ricorrente, ai sensi dell'art. 122 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti nella camera di consiglio.
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e l'omesso preavviso di rigetto; il TAR ha ritenuto comunque non invalidanti tali omissioni.
art. 21-octies l. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non comporta l'annullamento quando, trattandosi di attività vincolata, l'amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Il termine per la presentazione allo SUI e la sottoscrizione del contratto di soggiorno era, ratione temporis, di otto giorni dall'ingresso; la modifica successiva lo ha portato a quindici giorni, senza incidere sulla fattispecie esaminata.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
La tutela del lavoratore che perde un rapporto di lavoro già instaurato per causa non imputabile non è stata ritenuta estensibile al lavoratore stagionale che non abbia mai perfezionato il contratto di soggiorno.
art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998
l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore
La disposizione esclude il permesso per attesa occupazione ai lavoratori stagionali, salvo l'ipotesi espressamente prevista di cessazione non imputabile di un rapporto di lavoro già correttamente instaurato.
d.l. 146/2025, come modificato dalla l. 179/2025
Ha introdotto il termine di quindici giorni per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma la modifica è successiva all'ingresso del ricorrente e non è stata applicata ratione temporis.
art. 122 d.P.R. 115/2002
l’istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione
Il TAR ha negato il patrocinio a spese dello Stato poiché la pretesa era manifestamente infondata e il ricorso era stato proposto quanto meno con colpa grave.
Massime di principio
- Il lavoratore straniero ha legittimazione e interesse diretto, concreto e attuale a impugnare la revoca del nulla osta al lavoro, anche se il procedimento di ingresso è stato attivato dal datore di lavoro, in quanto il lavoratore è il destinatario finale degli effetti del provvedimento.
- Quando la procedura di ingresso per lavoro è incardinata sul datore di lavoro, che ha assunto l'onere delle comunicazioni verso il lavoratore, il termine per impugnare la revoca del nulla osta decorre dalla comunicazione del provvedimento al datore di lavoro.
- La presentazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione entro il termine previsto dalla legge per la sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce un onere ineludibile, volto a verificare la reale e tempestiva instaurazione del rapporto di lavoro; la violazione legittima l'adozione di un provvedimento vincolato di revoca del nulla osta.
- Le modifiche normative sopravvenute sui termini per la sottoscrizione del contratto di soggiorno non si applicano retroattivamente alle fattispecie già perfezionatesi; in ogni caso, il superamento anche del termine nuovo esclude che la modifica possa incidere sull'esito della controversia.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è rilasciabile al lavoratore stagionale che non abbia mai perfezionato il rapporto di lavoro; la relativa tutela presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro già correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto non determina l'annullamento di un provvedimento vincolato quando risulti che, alla luce degli elementi acquisiti, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 658/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 659/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 660/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 48/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 49/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →