Sentenza n. 10968/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del Decreto adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (DGDT-ISCTI) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) avente n. di protocollo 6177 del 20/02/2025 con relativo allegato di riparto degli importi; - della Nota DGDT-ISCTI del MIMIT n. protocollo 6726 del 25/02/2025; - di ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso, coevo o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la relazione istruttoria citata nel provvedimento amministrativo impugnato sub a), non conosciuta, identificata con n. di protocollo 5960 del 19/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto direttoriale del 20 febbraio 2025 di rideterminazione e liquidazione dell’indennizzo per il rilascio di una frequenza televisiva, nonché nota ministeriale collegata
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore televisivo)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Ministero ha rideterminato l’indennizzo spettante per il rilascio volontario di una frequenza televisiva nell’ambito della liberazione della banda 700 MHz. In precedenza, il TAR Lazio e il Consiglio di Stato avevano annullato, per manifesta illogicità, la disciplina regolamentare relativa ai diritti d’uso limitati per motivi radioelettrici, imponendo l’individuazione di un criterio intermedio tra la popolazione dell’intera provincia e quella del solo Comune interessato dall’impianto. Il Ministero, con decreto direttoriale, aveva applicato in via analogica il criterio del 25% della popolazione provinciale, qualificandolo come parametro intermedio. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’incompetenza del Direttore generale, sostenendo che la definizione del nuovo criterio avrebbe richiesto un nuovo decreto interministeriale MIMIT-MEF ai sensi dell’art. 1, comma 1040, della legge n. 205/2017. Ha inoltre censurato il criterio del 25% per contraddittorietà, travisamento, erronea valutazione dei fatti, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, legalità e proporzionalità, nonché per arbitrarietà, irragionevolezza e discriminazione rispetto ad altri operatori. Il Ministero ha sostenuto che il decreto fosse un atto meramente applicativo del giudicato e che, in ragione dell’efficacia inter partes delle pronunce, potesse essere adottato dal competente organo direttoriale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per fondatezza del primo motivo, assorbendo tutte le ulteriori censure. L’art. 1, comma 1040, della legge n. 205/2017 attribuisce congiuntamente ai Ministeri competenti il potere di individuare, mediante decreto o decreti interministeriali, le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi indennitari previsti dal comma 1039. Il decreto interministeriale del 27 novembre 2020 aveva esercitato tale potere dettando criteri generali e astratti di quantificazione degli indennizzi. Il suo annullamento parziale aveva prodotto un vuoto normativo riguardante i diritti d’uso limitati per motivi radioelettrici eserciti mediante un solo impianto. Secondo il TAR, tale vuoto non poteva essere colmato con un atto meramente applicativo o gestionale del Direttore generale, poiché il decreto impugnato aveva individuato ex novo un parametro generale, pari al 25% della popolazione provinciale, e lo aveva contemporaneamente applicato ai casi concreti. L’atto aveva quindi sovrapposto la produzione della regola alla sua applicazione, esercitando sostanzialmente un potere regolatorio riservato dalla legge ai due Ministeri congiuntamente. Il giudice ha chiarito che il giudicato non esonera l’amministrazione dal rispetto delle forme e delle competenze previste dalla legge, anche quando occorra dare esecuzione a una pronuncia di annullamento. È stata ritenuta non decisiva una precedente pronuncia resa in sede di ottemperanza, relativa alla non elusione del giudicato, poiché distinta dalla questione di cognizione concernente la competenza dell’organo emanante. Il decreto direttoriale è stato pertanto annullato per difetto di competenza. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 1039, l. 27 dicembre 2017, n. 205
Prevede gli interventi indennitari a beneficio degli operatori di rete locali che rilasciano le frequenze nell’ambito della liberazione della banda 700 MHz.
art. 1, comma 1040, l. 27 dicembre 2017, n. 205
Attribuisce ai Ministeri competenti, in forma congiunta, il potere di individuare mediante uno o più decreti le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi indennitari. La definizione di un nuovo criterio generale dopo l’annullamento di una disposizione regolamentare richiede il nuovo esercizio di tale competenza interministeriale.
art. 3, comma 12, D.I. 27 novembre 2020
La disposizione, relativa alla determinazione degli indennizzi per diritti d’uso limitati, è stata annullata per manifesta illogicità, determinando un vuoto normativo quanto ai diritti eserciti mediante un solo impianto.
art. 3, comma 10, D.I. 27 novembre 2020
È stato utilizzato dall’amministrazione, in via analogica, come base del criterio del 25% della popolazione provinciale; il TAR non ha esaminato nel merito la legittimità di tale criterio, avendo accolto il ricorso per incompetenza.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di restituzione del contributo unificato.
art. 105 c.p.a.
Massime di principio
- Quando una pronuncia giurisdizionale annulla una disposizione regolamentare adottata sulla base di una specifica attribuzione legislativa e si determina un vuoto normativo, l’amministrazione non può colmarlo mediante un atto meramente applicativo o gestionale, ma deve esercitare nuovamente il potere normativo o regolatorio nelle forme e secondo le competenze previste dalla legge.
- Un atto amministrativo che individua ex novo un criterio generale di determinazione di un beneficio o di un indennizzo e lo applica contestualmente ai casi concreti non è un atto meramente esecutivo del giudicato: esso esercita anche una funzione regolatoria e deve essere adottato dall’organo legislativamente competente.
- L’esigenza di dare esecuzione a un giudicato non consente all’amministrazione di derogare alle regole legali sulla competenza e sulla forma dell’esercizio del potere. L’efficacia del giudicato e la competenza dell’organo emanante sono questioni distinte.
- Quando è accertato il vizio di incompetenza, il giudice amministrativo annulla l’atto e può assorbire le ulteriori censure, poiché il potere amministrativo non è stato validamente esercitato e il giudice non può dettare preventivamente le regole dell’azione all’organo competente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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