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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05299/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla manifesta infondatezza dei motivi, ritenuti diretti a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva condannati in materia di stupefacenti. Entrambi hanno censurato il diniego della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta all'ipotesi di lieve entità. Uno dei ricorrenti ha inoltre contestato la determinazione dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione, ritenendo l'incremento eccessivo. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, osservando che i giudici di merito avevano motivato in modo adeguato valorizzando elementi fattuali quali organizzazione, sistematicità, coinvolgimento di più persone e pluralità di sostanze detenute, incompatibili con la lieve entità; quanto alla continuazione, ha reputato non illogica la motivazione sull'aumento di soli tre mesi.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La lieve entità non è riconoscibile quando la motivazione di merito evidenzi elementi come organizzazione, sistematicità, coinvolgimento di più persone e pluralità delle sostanze, che escludono la derubricazione del fatto.

  • continuazione

    L'aumento di pena a titolo di continuazione, se contenuto e motivato in relazione alla condotta e all'entità dell'incremento, non è censurabile in cassazione per manifesta illogicità o contraddittorietà.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la riqualificazione del fatto nella ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, non può essere imposta in cassazione quando la sentenza di merito abbia congruamente valorizzato dati fattuali incompatibili con una condotta minima o marginale, quali organizzazione dell'attività, sistematicità dell'azione, pluralità di soggetti coinvolti e varietà delle sostanze.
  • Il giudizio sulla sussistenza della lieve entità è un apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione apparente, manifestamente illogica o contraddittoria, non potendo il ricorrente chiedere una diversa lettura del compendio fattuale.
  • In tema di continuazione, l'aumento di pena è censurabile soltanto se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica; un aumento di modesta entità, specificamente giustificato dalla Corte di merito, è immune da rilievi di legittimità.
  • Quando i motivi di ricorso si risolvono in una critica alla valutazione di merito già adeguatamente motivata, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

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