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Sentenza

Sentenza n. 1563/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente di messa in sicurezza e demolizione di un'opera idraulica non autorizzata realizzata mediante sbarramento di un corso d'acqua, nonché gli atti regionali e dei Carabinieri Forestali presupposti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 48 del 24 marzo 2026, con la quale gli era stato ordinato di eliminare immediatamente il pericolo per la pubblica incolumità, mettere in sicurezza i manufatti e le aree interessate, interdire l'accesso e procedere alla demolizione completa dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, previa presentazione di un progetto al Genio Civile. L'ordinanza traeva origine dagli accertamenti dei Carabinieri Forestali e della Regione, dai quali era emersa la realizzazione abusiva di un invaso artificiale mediante lo sbarramento con terra riportata del Botro di Sardigna, oltre a opere di sbancamento, gradoni e una strada in area boscata. Il ricorrente ha dedotto vari profili formali e sostanziali di illegittimità degli atti impugnati. Il Comune e la Regione hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933, spettano al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie relative a provvedimenti che incidono direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche e sul demanio idrico, indipendentemente dall'amministrazione che li ha adottati e dalla finalità pubblicistica perseguita. Nel caso concreto, l'ordinanza riguardava la messa in sicurezza e la demolizione di uno sbarramento artificiale collocato nell'alveo di un torrente; le opere ordinate erano quindi direttamente destinate a incidere sulla regimazione del corso d'acqua e sulla sicurezza idraulica. La giurisdizione speciale permane anche se l'atto è un'ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata ai sensi dell'art. 54 TUEL e anche se vengono in rilievo profili di incolumità pubblica, edilizia o urbanistica. Le clausole di salvezza contenute nell'art. 133, comma 1, lett. f) e q), c.p.a. impediscono infatti di attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa ordinaria quando prevale l'incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.

  • art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    provvedimenti incidenti “in materia di acque pubbliche”

    Attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie relative ai provvedimenti che incidono direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche e sul demanio idrico.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    ordinanza contingibile ed urgente

    La natura sindacale e contingibile-urgente dell'atto non esclude la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando il provvedimento incide direttamente sul regime delle acque.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche

    La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia opera nel rispetto della giurisdizione speciale sulle acque pubbliche.

  • art. 133, comma 1, lett. q), c.p.a.

    provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana

    La giurisdizione esclusiva sugli atti sindacali in materia di incolumità pubblica non prevale quando il provvedimento incide direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda

    Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Massime di principio

  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste quando il provvedimento amministrativo incide direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche, sulla gestione del corso d'acqua o sulla realizzazione, localizzazione, messa in sicurezza o demolizione di opere idrauliche; è decisivo l'oggetto concreto dell'atto, non l'amministrazione emanante né la finalità pubblicistica formalmente perseguita.
  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche può riguardare anche provvedimenti adottati nell'esercizio di poteri non specificamente attinenti alla materia delle acque, compresi quelli sindacali contingibili e urgenti, quando le misure disposte incidono direttamente sulla regimazione o sull'utilizzazione di un corso d'acqua pubblico.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia urbanistica, edilizia, incolumità pubblica e ordinanze sindacali contingibili e urgenti non prevale sulla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando la controversia richiede di valutare l'incidenza diretta del provvedimento sul regime delle acque e sulla sicurezza idraulica.
  • Gli atti soltanto strumentali o occasionalmente inseriti in procedimenti concernenti le acque pubbliche non rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; occorre che il provvedimento concorra concretamente a disciplinare la gestione, l'esercizio o la modificazione delle opere e del regime del corpo idrico.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini dell'art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoAcque e demanio idrico
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiRiparto di giurisdizione

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