Ordinanza n. 312/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'ottemperanza dell’ordinanza cautelare del Tar Lazio, sede di Roma, Sezione Quinta Quater, n. 1942 del 2 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di esecuzione di una precedente misura cautelare e nuovo diniego di visto emesso dall’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo nel procedimento di riesame
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto l’accoglimento della domanda cautelare proposta contro l’originario diniego del visto di ingresso e una successiva ordinanza di accoglimento della richiesta di esecuzione della misura cautelare. In sede di riesame, l’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo ha tuttavia emanato, il 19 dicembre 2025, un nuovo provvedimento di diniego, fondato su una motivazione nuova e più articolata. Il ricorrente non ha impugnato tale nuovo atto mediante motivi aggiunti e ha reiterato la richiesta di esecuzione della misura cautelare nella memoria del 9 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di esecuzione della misura cautelare. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse più interesse alla domanda cautelare proposta contro l’originario diniego, poiché tale atto era stato superato dal successivo provvedimento del 19 dicembre 2025. Ha inoltre escluso che vi fosse luogo a provvedere sull’esecuzione della misura cautelare, rilevando che l’Amministrazione aveva adottato un nuovo provvedimento nell’esercizio di spazi di discrezionalità non preclusi dal giudizio cautelare. La mancata impugnazione del nuovo diniego mediante motivi aggiunti ha impedito di sottoporlo al giudizio nell’ambito della fase cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La misura cautelare adottata nel giudizio amministrativo costituisce il riferimento per la richiesta di esecuzione cautelare, ma non impedisce all’amministrazione di riesercitare il potere negli spazi di discrezionalità non preclusi dalla pronuncia cautelare.
art. 59 c.p.a.
La richiesta di esecuzione della misura cautelare non può essere accolta quando l’amministrazione abbia adottato un nuovo provvedimento nell’esercizio di poteri non preclusi e tale nuovo atto non sia stato impugnato mediante motivi aggiunti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati dal giudice quale base normativa ulteriore per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, a seguito dell’accoglimento di una domanda cautelare, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento di riesame che supera quello originariamente impugnato, la domanda cautelare riferita all’atto originario perde l’interesse attuale.
- L’adozione di un nuovo provvedimento in sede di riesame non integra di per sé l’inesecuzione della misura cautelare se l’amministrazione ha esercitato spazi di discrezionalità non preclusi dalla pronuncia cautelare.
- Il nuovo provvedimento adottato in sede di riesame deve essere contestato mediante motivi aggiunti per poter essere sottoposto al giudizio del giudice amministrativo nel medesimo processo; in mancanza, non può fondare una richiesta di esecuzione della precedente misura cautelare.
- La richiesta di esecuzione della misura cautelare non può essere accolta quando l’amministrazione abbia adottato un nuovo atto, non impugnato, che costituisce l’esito del riesame disposto in sede cautelare.
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