Cassazione Civile, Ordinanza n. 20592/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva richiesto una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre interessi e sanzioni, assumendo un diverso valore del terreno ceduto. Dopo il rigetto dell'appello dell'Agenzia da parte della CTR, l'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 36 del d.l. n. 223 del 2006. La censura era diretta a contestare l'assunto della CTR secondo cui, ai fini della determinazione del valore del terreno, fosse irrilevante la mancata approvazione regionale della variante al PRG richiamata nell'atto impositivo; secondo la ricorrente, invece, la semplice adozione della variante era sufficiente a incidere sul valore venale e a rendere il terreno edificabile ai fini fiscali.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, richiamando la sospensione semestrale dei termini prevista dall'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 per le controversie definibili. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che l'edificabilità dell'area, ai fini del criterio del valore venale, va desunta dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione e in assenza di strumenti urbanistici attuativi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria opposizione della società contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la società alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11 d.l. n. 50 del 2017 conv. in L. n. 96 del 2017
La definizione agevolata delle controversie tributarie richiede la domanda del contribuente; la sospensione semestrale dei termini di impugnazione o riassunzione opera automaticamente, se la lite è definibile e il termine scade nel periodo previsto.
art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato come norma sulla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro, da leggere nel senso che il valore del terreno può essere misurato in base alla sua edificabilità anche se la variante urbanistica non è ancora approvata.
art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato insieme all'art. 51 per censurare la valutazione del bene ai fini dell'imposta di registro.
art. 36 d.l. n. 223 del 2006
Richiamato quale norma collegata ai criteri di accertamento del valore dei terreni edificabili ai fini tributari.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso direttamente nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposizione basata sul valore venale di un terreno, l'edificabilità rilevante può desumersi dalla sola adozione dello strumento urbanistico che attribuisca al suolo potenzialità edificatoria, senza attendere l'approvazione regionale o l'attuazione dello strumento stesso.
- L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è di per sé idoneo a incidere sul valore del bene e, quindi, sulla base imponibile dei tributi commisurati al valore dell'immobile.
- Le oscillazioni del valore dovute all'andamento del mercato o all'evoluzione urbanistica possono incidere sul prelievo per il singolo periodo d'imposta, ma non fondano automaticamente un diritto al rimborso per annualità pregresse.
- In materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, la sospensione dei termini di impugnazione opera automaticamente quando la lite rientra tra quelle definibili e il termine ricade nel periodo previsto dalla legge.
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