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Sentenza

Sentenza del 28/11/2018 n. 2746 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Tassa di circolazione autoveicoli - cd. "bollo" auto - società di leasing - conduttore del veicolo - solidarietà passiva - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che, per i periodi successivi all'entrata in vigore della disciplina del 2009, il conduttore del veicolo in leasing e la società concedente sono entrambi soggetti passivi della tassa automobilistica e rispondono in solido del pagamento. La Regione non può modificare autonomamente questo assetto, escludendo uno dei due soggetti o imponendo il tributo in modo incompatibile con la disciplina statale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica, comunemente detta bollo auto, per un veicolo concesso in locazione finanziaria. Dal 15 agosto 2009 la soggettività passiva è stata estesa anche all'utilizzatore del veicolo, cioè al conduttore del leasing, oltre che alla società concedente. Si pone quindi il problema se il conduttore sia l'unico obbligato oppure se sussista una responsabilità solidale con la società di leasing.

Norme richiamate

  • Disciplina della tassa automobilistica e modifica introdotta dal 2009

    La soggettività passiva tributaria è estesa agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria a decorrere dal 15 agosto 2009.

    Dal 15 agosto 2009 anche il conduttore del veicolo in leasing è soggetto passivo della tassa automobilistica, accanto alla società concedente.

  • Principio della solidarietà passiva tributaria

    Sussiste un rapporto di solidarietà passiva fra conduttore del veicolo concesso in locazione finanziaria e società concedente.

    La Regione può richiedere l'intero importo del tributo a uno qualunque dei coobbligati, salva la possibilità per chi ha pagato di rivalersi internamente sull'altro secondo i rapporti contrattuali.

Massime di principio

  • Per i veicoli in leasing, dal 15 agosto 2009 il bollo auto può essere richiesto sia al conduttore sia alla società di leasing, in quanto entrambi sono obbligati in solido.
  • La data di riferimento è l'entrata in vigore della nuova disciplina: per periodi anteriori al 15 agosto 2009 occorre verificare la normativa allora vigente.
  • Il contratto di leasing non elimina automaticamente la responsabilità tributaria della società proprietaria né quella dell'utilizzatore quando la legge prevede la solidarietà.
  • La Regione non può alterare con proprie disposizioni l'individuazione dei soggetti passivi stabilita dalla normativa statale.
  • In caso di pagamento effettuato da uno dei coobbligati, il tributo si considera assolto nei confronti dell'amministrazione, ferma restando l'eventuale regolazione interna tra conduttore e società concedente.

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