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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21748/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una società cessionaria di crediti aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di due garanti di una società debitrice. Uno dei garanti proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e, nell'atto di opposizione, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, invocando la clausola contenuta nel contratto di garanzia che indicava il foro di Ancona. Il Tribunale accoglieva l'eccezione e revocava il decreto, ritenendo operante un foro convenzionale esclusivo. La creditrice proponeva quindi regolamento di competenza, sostenendo che la clausola non fosse espressa in termini di esclusività e che, mancando una formula inequivoca e una specifica approvazione ex art. 1341 c.c., il foro pattuito dovesse considerarsi soltanto facoltativo; di conseguenza, il giudice di Lanciano sarebbe rimasto competente. Il resistente si costituiva per resistere al ricorso. La questione centrale riguardava la validità ed efficacia della clausola di foro convenzionale e, in particolare, se la sua formulazione attribuisse o meno competenza esclusiva al foro di Ancona.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Lanciano. Ha affermato che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di incompetenza territoriale va proposta nell'atto di opposizione quale prima difesa utile, e che, nel caso concreto, ciò era avvenuto tempestivamente. Nel merito della clausola, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il foro convenzionale è esclusivo solo se la volontà delle parti sia espressa in modo inequivoco; in mancanza di un'espressione chiara di esclusività, il foro pattuito è solo facoltativo e non preclude gli altri fori previsti dalla legge. Inoltre, la clausola derogativa della competenza territoriale che stabilisca un foro esclusivo non coincidente con quelli legali richiede specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c., a pena di inefficacia. Poiché nel caso concreto tale specifica approvazione mancava, la clausola non poteva essere considerata efficace come foro esclusivo. Ne è conseguita la declaratoria di competenza del Tribunale di Lanciano, con affermazione dell'inefficacia della clausola invocata dal resistente.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata ... nell'atto di opposizione, che deve intendersi come prima difesa utile

    nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'eccezione di incompetenza territoriale è tempestiva solo se proposta nell'atto di opposizione, che vale come prima difesa utile.

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    la clausola derogativa della competenza territoriale, che stabilisce un foro esclusivo, non coincidente con quelli legislativamente individuati, deve essere approvata per iscritto in forma specifica, a pena di inefficacia

    la clausola che deroga alla competenza territoriale attribuendo un foro esclusivo necessita di specifica approvazione scritta; in difetto, è inefficace.

Massime di principio

  • La clausola di foro convenzionale è idonea a derogare ai fori legali solo se contiene una manifestazione di volontà inequivoca che attribuisca al foro designato carattere di esclusività; in difetto, il foro pattuito resta facoltativo.
  • La pattuizione di un foro esclusivo non può essere desunta con interpretazioni presuntive o logiche: occorre un'espressione chiara, come l'uso dell'aggettivo "esclusivo" o di formule equivalenti non ambigue.
  • Quando il foro convenzionale esclusivo deroga alla competenza territoriale legale, la relativa clausola deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., altrimenti non è efficace.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta nell'atto di opposizione, che assume la funzione di prima difesa utile.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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