Cassazione Penale, Sentenza n. 23979/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva parzialmente riformato la sentenza del GUP e condannato Novaldi per omicidio colposo aggravato ex artt. 81, comma 1 e 589-bis, commi 1, 2 e 6 c.p., per non aver dato precedenza a un veicolo proveniente da destra con conseguente decesso di due persone. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art.585, comma 4 c.p.p. perché la Corte d'appello avrebbe qualificato come "motivo nuovo" la richiesta di applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art.589-bis, comma 7 c.p.; (ii) mancata considerazione delle risultanze della consulenza del P.M. che avrebbe accertato concorso di colpa del conducente del ciclomotore; (iii) errata negazione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo per difetto di specificità e perché la richiesta di attenuante era stata formulata oltre il termine per i motivi nuovi e non risultava parte dell'originario thema decidendum d'appello. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché questioni probatorie non devolute al giudice d'appello non possono essere valutate in sede di legittimità. Il terzo punto (mancata concessione delle attenuanti generiche) è stato giudicato manifestamente infondato: la valutazione del giudice di merito non risultava arbitraria e il diniego era adeguatamente motivato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili come liquidato in dispositivo, nonché alle spese di rappresentanza delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato come da decreto separato.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p. (omicidio stradale)
Norma sostanziale che delinea l'omicidio stradale e le sue circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha confermato l'applicabilità delle aggravanti (comma 6 per patente scaduta) e ha valutato l'invocata attenuante del comma 7 come non tempestivamente proposta in appello
art. 585, comma 4 c.p.p. (motivi nuovi in appello)
Stabilisce il termine per proporre motivi nuovi in appello; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di attenuante formulata oltre il termine, qualificandola come motivo nuovo non tempestivo
art. 81, comma 1 c.p.
Regola delitto e responsabilità penale comune applicata per la connessione con l'art. 589-bis; citata nel capo di imputazione
artt. 141, 142, 145 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Norme del Codice della Strada riferite agli obblighi alla guida e precedenza all'incrocio; la violazione è stata ritenuta come colpa specifica addebitabile all'imputato
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Criteri di ammissibilità dei motivi di ricorso in Cassazione; invocati dal ricorrente e valutati dalla Corte per il requisito di specificità e pertinenza
artt. 606, comma 3 e 609, commi 1 e 2 c.p.p.
Limitano la cognizione della Cassazione alle questioni devolute e ai motivi consentiti; la Corte ha richiamato tali norme per escludere la riconsiderazione di questioni non sottoposte al giudice d'appello
art. 589-bis, comma 6 c.p.
Prevede aggravanti specifiche (es. patente scaduta); il giudice di merito ha ritenuto sussistente tale aggravante
art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche) e riforma legge 24/07/2008 n.125
Dopo la riforma non è sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente: il giudice deve riscontrare elementi positivi. La Corte ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti generiche
D.P.R. 115/2002, artt. 82 e 83 (liquidazione e rimborso spese a carico dello Stato)
Norme procedurali per la liquidazione delle spese di difesa delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto la liquidazione separata da parte della Corte d'appello di Palermo
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in tema di condanna alla Cassa delle Ammende: se non sussiste colpa grave nella proposizione del ricorso di inammissibilità, può comunque essere disposta una somma equitativa; la Corte ha quantificato Euro 3.000,00
Massime di principio
- Le questioni e le circostanze di fatto o di diritto che si intendono far valutare in Cassazione devono essere tempestivamente e specificamente riportate già nell'atto di appello: motivi nuovi proposti oltre il termine possono essere dichiarati inammissibili.
- La Corte di Cassazione non può riesaminare liberamente le questioni probatorie e la valutazione delle consulenze tecniche se queste non sono state devolute al giudice d'appello; l'oggetto della cognizione è limitato ai motivi effettivamente sottoposti al giudice di merito.
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo quando emerga un chiaro vizio logico o arbitrario: una motivazione adeguata che evidenzi l'assenza di elementi positivi rende la decisione insindacabile.
- L'aggravante prevista per irregolarità documentali (es. patente scaduta) può integrare la fattispecie aggravata e influire sulla determinazione della pena; va comprovata dai fatti ed è valutata dal giudice di merito.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende, salvo che non vi sia colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità; la somma può essere quantificata equitativamente.
- Per contestare la valutazione probatoria occorre aver specificamente sollevato le relative censure in appello; affidarsi a rilievi nuovi in Cassazione senza averli proposti prima espone al rigetto per carenza di devoluzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23942/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23945/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23946/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23947/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23948/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23953/2023 del 05/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →