Cassazione Penale, Ordinanza n. 20250/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui era stata revocata la sospensione condizionale della pena già concessa, deducendo in sostanza l'insufficienza della motivazione del provvedimento di revoca. Dal testo emerge che la revoca è stata disposta perché il beneficiario avrebbe commesso un ulteriore delitto nel quinquennio previsto dall'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. La Corte rileva che il giudice dell'esecuzione aveva individuato il nuovo reato nel fatto commesso il 9 agosto 2024 e che dagli atti risultava anche la condanna a pena detentiva (1 anno e 8 mesi di reclusione) pronunciata per alcuni delitti. Il ricorrente contestava che l'ordinanza non avesse esplicitato quest'ultimo dato, ritenuto invece irrilevante dalla Corte perché emergente documentalmente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che la revoca della sospensione condizionale della pena per commissione di un ulteriore delitto nel quinquennio ex art. 168, comma 1, n. 1, c.p. è un provvedimento vincolato: è sufficiente che l'ordinanza indichi quale sia il reato commesso nel quinquennio che fa scattare la revoca, senza necessità di ulteriore motivazione. La mancata espressa menzione, nel provvedimento impugnato, della pena detentiva inflitta per il nuovo reato è stata considerata irrilevante, poiché il dato risultava dagli atti dell'esecuzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 1, c.p.
La commissione di un ulteriore delitto nel quinquennio comporta la revoca della sospensione condizionale della pena; si tratta di un effetto vincolato, non discrezionale, purché risultino i presupposti di legge.
artt. 612 c.p.
Richiamati come uno dei delitti per i quali era intervenuta la condanna a pena detentiva risultante dagli atti dell'esecuzione.
art. 4 l. 2 ottobre 1967, n. 895
Richiamato come una delle norme incriminatrici dei delitti oggetto della condanna risultante dagli atti dell'esecuzione.
art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato come una delle norme incriminatrici dei delitti oggetto della condanna risultante dagli atti dell'esecuzione.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena per commissione di un nuovo delitto nel quinquennio è un provvedimento vincolato: una volta accertati i presupposti legali, il giudice non dispone di margini di discrezionalità.
- In tali casi è sufficiente una motivazione che individui il reato sopravvenuto che determina la revoca del beneficio; non è richiesta un'ulteriore articolazione argomentativa quando la legge impone automaticamente l'effetto revocatorio.
- L'eventuale mancata esplicitazione in ordinanza di un dato già risultante documentalmente dagli atti dell'esecuzione non integra vizio decisivo se quel dato è comunque verificabile nel fascicolo.
- Nel giudizio di legittimità contro la revoca della sospensione condizionale, la censura sulla motivazione non può fondarsi su omissioni meramente formali quando la ricorrenza dei presupposti legali emerge dagli atti e il provvedimento è sostanzialmente corretto.
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