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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25253/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre ribadito che la motivazione di merito aveva già fornito una completa valutazione degli elementi probatori idonei a fondare il giudizio di responsabilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo un unico motivo relativo all'identificazione dell'autore del fatto. In particolare, ha contestato la tenuta della ricognizione fotografica e, più in generale, la valenza probatoria degli elementi utilizzati per pervenire all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, e manifestamente infondato, osservando che la motivazione d'appello aveva svolto una disamina completa degli elementi di fatto e che la ricognizione fotografica, come prova atipica, è affidabile in base alla credibilità della deposizione di chi dichiari con certezza di aver riconosciuto la persona ritratta.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in euro 3.000.

  • art. 640 c.p.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già specificamente esaminate e disattese con motivazione logica e completa dal giudice territoriale.
  • La contestazione della identificazione dell'imputato non è sufficiente se non si confronta in modo puntuale con la motivazione di merito che abbia valorizzato in modo coerente e dettagliato gli elementi di prova.
  • La ricognizione fotografica, quale prova atipica, non trae affidabilità dal solo esito del riconoscimento, ma dalla credibilità della deposizione di chi affermi con sicurezza di aver identificato la persona ritratta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza economica ex art. 616 c.p.p. include il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, da determinarsi in concreto in relazione alle questioni dedotte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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