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Ordinanza

Ordinanza n. 489/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - Del provvedimento di rigetto espresso a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 20 ottobre 2025, n. Registro Ufficiale 0058545 reso dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Lorena Lombardo nata il 24/02/1985 a Cetrato (CS) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/03/2024, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 18282 dell’08/05/2024, come citata in premessa, è rigettata”. - Del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - Di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202514860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno come docente specializzata, unitamente al parere negativo ministeriale presupposto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto espresso il 20 ottobre 2025, il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca del 5 giugno 2024 e gli atti connessi, compreso il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia del diniego, deducendo il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento dell'attestato denominato “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, conseguito presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati, quale titolo valido in Italia per l'insegnamento di sostegno in qualità di docente specializzata. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto non adeguatamente dimostrato il periculum in mora, poiché la ricorrente aveva prodotto una convocazione per una supplenza su posto di sostegno, ormai scaduta il 5 dicembre 2025. Il Collegio ha inoltre valorizzato il contenuto del provvedimento impugnato, che espressamente conserva la possibilità per la ricorrente di accedere in Italia all'insegnamento di sostegno come docente non specializzata, in relazione ai titoli posseduti e ai requisiti previsti dall'ordinamento e dalle procedure di reclutamento vigenti. Non ravvisando quindi i presupposti per la tutela cautelare, il TAR ha compensato le spese della fase in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    “Il presente provvedimento non incide sulla possibilità per la sig.ra Lombardo di accedere, in Italia, all’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante non specializzato, in relazione ai titoli posseduti e ai requisiti richiesti dall’ordinamento italiano, nonché dalle norme e dalle procedure di reclutamento vigenti.”

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui un periculum in mora concretamente dimostrato; tale presupposto non ricorre quando il pregiudizio allegato è collegato a una convocazione ormai scaduta e il provvedimento impugnato non preclude comunque l'accesso all'insegnamento di sostegno come docente non specializzata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è indicato tra gli atti impugnati, ma l'ordinanza non svolge su di esso una specifica valutazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il periculum in mora deve essere dimostrato attraverso un pregiudizio concreto e attuale; una convocazione per una supplenza già scaduta non è sufficiente, da sola, a dimostrare il rischio cautelare.
  • Il diniego di riconoscimento di un titolo estero per l'insegnamento di sostegno non giustifica la sospensione cautelare quando il provvedimento precisa che l'interessato può comunque accedere all'insegnamento di sostegno come docente non specializzato, nel rispetto dei titoli e dei requisiti previsti dall'ordinamento italiano.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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