Cassazione Penale, Sentenza n. 16992/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Torino per carenza di motivazione in ordine alla confisca di tre telefoni cellulari rinvenuti in possesso dell'imputato. Il ricorrente deduce che il giudice avrebbe basato la confisca su mere presunzioni: mancata richiesta di chiarimenti sulla provenienza dei telefoni e ritenuta sproporzione tra il valore dei telefoni e la situazione reddituale dell'imputato. Sostiene inoltre che non risultano atti o accertamenti sul reale tenore di vita e che non gli sarebbe stato chiesto di fornire spiegazioni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, pur nella sinteticità propria del rito del patteggiamento, il GUP abbia fornito motivazione adeguata in ordine alla confisca: è stato evidenziato che l'imputato non ha giustificato né la provenienza né la proprietà dei telefoni, la proprietà appare sproporzionata rispetto alle condizioni economiche dell'imputato privo di attività lavorativa, e il ricorrente non ha prodotto elementi specifici e dimostrativi per confutare tale percorso motivazionale. Conseguentemente la confisca è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 444 e ss., cod. proc. pen.
Norme sul patteggiamento; individuano il rito applicato per la definizione concordata della pena e spiegano che la motivazione nel rito è sintetica, ma non esime il giudice dall'adeguata motivazione in ordine alla confisca.
art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
Previsione relativa alla confisca delle sostanze stupefacenti e dei proventi nell'ambito dei reati di stupefacenti; applicata per disporre la confisca dello stupefacente, del denaro e dei telefoni sequestrati.
art. 240-bis, cod. pen.
Norma che disciplina l'ablazione obbligatoria di denaro e beni in caso di condanna (derivante dall'art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992), imponendo l'obbligo di motivazione su provenienza dei beni e sproporzione rispetto al reddito.
art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.)
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356
Norma storica richiamata per spiegare il fondamento dell'obbligo di motivare la confisca rispetto alla provenienza dei beni e alla loro sproporzione rispetto al reddito del condannato.
Massime di principio
- Nel rito del patteggiamento la motivazione può essere sintetica, ma quando si dispone la confisca il giudice deve comunque motivare adeguatamente le ragioni per ritenere inattendibili eventuali giustificazioni sulla provenienza dei beni e l'esistenza di una sproporzione tra valore dei beni e reddito del condannato.
- Spetta al giudice spiegare, anche sinteticamente ma in modo intellegibile, perché ritiene non dimostrata la legittima provenienza dei beni confiscati e perché sussiste una sproporzione rispetto alle capacità reddituali lecite dell'imputato.
- Il ricorrente che impugna la confisca deve fornire elementi specifici e probatori idonei a dimostrare la legittima provenienza dei beni (ad es. documenti di acquisto, prova di redditi compatibili o patrimonio accumulato lecitamente); la mera contestazione generica della motivazione del giudice è spesso insufficiente.
- La mancata richiesta esplicita di chiarimenti da parte del giudice all'imputato non invalida automaticamente la confisca se il percorso motivazionale del giudice risulta comunque comprensibile e basato su elementi probatori rilevabili dagli atti.
- Per impugnare con successo una confisca disposta in sede di patteggiamento è utile dimostrare in sede di gravame fatti nuovi o specifici argomenti che mettano in crisi la ricostruzione del giudice circa l'inattendibilità delle giustificazioni e la sproporzione patrimoniale.
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