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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1256

Regolamento delegato (UE) 2021/1256 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento integra nel quadro Solvency II l’obbligo per imprese di assicurazione e riassicurazione di considerare i rischi di sostenibilità nella governance, nella gestione dei rischi e negli investimenti. Introduce definizioni specifiche di rischio di sostenibilità, fattori di sostenibilità e preferenze di sostenibilità, e richiede che tali elementi siano incorporati nelle politiche interne e nella valutazione dei rischi. Viene inoltre chiarito che la politica di retribuzione deve dare conto del modo in cui tiene conto dell’integrazione dei rischi di sostenibilità. L’applicazione è differita al 2 agosto 2022 per consentire l’adeguamento degli operatori e delle autorità di vigilanza.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per integrare i rischi di sostenibilità nella governance, nella gestione dei rischi e nelle politiche di investimento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) e, per gli aspetti di vigilanza e governance, incide sul regolamento delegato (UE) 2015/35. Riguarda in particolare la gestione dei rischi, il sistema di governance, la politica di retribuzione, la funzione di gestione dei rischi e il principio della persona prudente in materia di investimenti. Si applica in tutti gli Stati membri e, in quanto regolamento delegato, è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 2 agosto 2022.

Integrazione dei rischi di sostenibilità nella disciplina Solvency II

Il regolamento delegato (UE) 2021/1256 modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per allineare la disciplina di solvibilità delle imprese di assicurazione e riassicurazione all’agenda UE sulla finanza sostenibile. Il considerando evidenzia il legame con l’Accordo di Parigi, il Green Deal europeo e il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile, chiarendo che i rischi di sostenibilità devono essere presi in considerazione nel sistema di governance e negli investimenti.

Ambito soggettivo e finalità

Le modifiche riguardano le imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. L’obiettivo è precisare che tali imprese devono integrare i rischi di sostenibilità nelle politiche interne, nella funzione di gestione dei rischi, nella valutazione delle passività e nel principio della persona prudente applicato agli investimenti. Il regolamento mira anche a garantire coerenza con il regolamento (UE) 2019/2088 e con il regolamento (UE) 2020/852.

Nuove definizioni rilevanti

All’articolo 1 del regolamento 2015/35 vengono introdotte tre definizioni funzionali all’assetto di sostenibilità:

  • il "rischio di sostenibilità", definito come un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance che può provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento o di una passività;
  • i "fattori di sostenibilità", rinviati alla definizione del regolamento (UE) 2019/2088;
  • le "preferenze di sostenibilità", intese come la scelta del cliente o potenziale cliente di orientare il proprio investimento verso strumenti che prevedono una quota minima di investimenti ecosostenibili, sostenibili o che tengono conto dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Sistema di governance e politiche interne

L’articolo 260 viene riscritto in parte per imporre che le imprese adottino provvedimenti specifici per valutare e gestire il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative e riassicurative derivante da ipotesi inadeguate di pricing e riserve, includendo espressamente i rischi di sostenibilità. Viene inoltre richiesto che siano adottate misure per assicurare che i rischi di sostenibilità relativi al portafoglio di investimenti siano identificati, valutati e gestiti in modo adeguato.

In parallelo, un nuovo paragrafo 1 bis stabilisce che i rischi di sostenibilità devono essere integrati nelle politiche di cui all’articolo 260, paragrafo 1, lettere a) e c), e, se pertinente, nelle altre politiche del sistema di governance.

Funzione di gestione dei rischi e valutazione dei rischi emergenti

L’articolo 269 è modificato per prevedere che la funzione di gestione dei rischi debba individuare e valutare anche i rischi emergenti e i rischi di sostenibilità. Il nuovo paragrafo 1 bis specifica che tali rischi, se identificati dalla funzione, rientrano tra quelli considerati dall’articolo 262, paragrafo 1, lettera a).

Impatto sui calcoli tecnici e sulle riserve

All’articolo 272, paragrafo 6, lettera b), tra gli elementi da considerare è inserito anche l’effetto dei rischi di sostenibilità, accanto a inflazione, rischio giuridico, variazioni della composizione del portafoglio e sistemi bonus-malus o analoghi applicati a gruppi omogenei di rischi.

Politica di retribuzione

L’articolo 275 viene integrato con un nuovo paragrafo 4, secondo cui la politica di retribuzione deve includere informazioni sul modo in cui tiene conto dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi. Si tratta di un rafforzamento del legame tra incentivi interni e corretta gestione dei profili di sostenibilità.

Investimenti e principio della persona prudente

La nuova sezione 6 del capo IX, con l’articolo 275 bis, rappresenta il nucleo più rilevante per gli investimenti. Le imprese di assicurazione e riassicurazione, nell’applicazione del principio della persona prudente di cui all’articolo 132 della direttiva 2009/138/CE, devono considerare i rischi di sostenibilità in tutte le fasi di gestione del rischio d’investimento: identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione, controllo, segnalazione e valutazione.

Ai fini di tale valutazione, le imprese devono inoltre considerare l’impatto potenziale a lungo termine della strategia e delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Per le imprese di assicurazione, ove pertinente, la strategia e le decisioni di investimento devono riflettere le preferenze di sostenibilità dei clienti già prese in considerazione nel processo di approvazione del prodotto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/2358.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 2 agosto 2022. La scelta di rinviare l’efficacia applicativa è giustificata nei considerando dalla necessità di concedere tempo sufficiente alle autorità di vigilanza e agli operatori per adeguare sistemi, processi e controlli interni.

Disposizioni principali

Definizioni introdotte nel regolamento 2015/35

All’articolo 1 sono inserite tre nuove definizioni: "rischio di sostenibilità" come evento o condizione ambientale, sociale o di governance che può avere un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento o di una passività; "fattori di sostenibilità" rinviando all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088; "preferenze di sostenibilità" come scelta del cliente o potenziale cliente di integrare nel proprio investimento strumenti con quota minima in investimenti ecosostenibili, in investimenti sostenibili o che considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Sistema di governance e gestione dei rischi

All’articolo 260 si precisa che le politiche delle imprese devono includere misure per valutare e gestire anche i rischi di sostenibilità, sia con riferimento alle passività assicurative e riassicurative sia al portafoglio di investimenti. È aggiunto un paragrafo 1 bis che impone l’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle politiche di cui alle lettere a) e c), e, se pertinente, nelle altre politiche del sistema di governance.

Funzione di gestione dei rischi e rischi emergenti

All’articolo 269 la funzione di gestione dei rischi deve individuare e valutare anche i rischi emergenti e i rischi di sostenibilità. Tali rischi, se individuati dalla funzione, rientrano tra quelli di cui all’articolo 262, paragrafo 1, lettera a).

Valutazione delle riserve tecniche

All’articolo 272, paragrafo 6, lettera b), tra i fattori da considerare è incluso l’effetto dei rischi di sostenibilità, insieme a inflazione, rischio giuridico, variazioni del portafoglio e sistemi bonus-malus o analoghi applicati a gruppi di rischi omogenei specifici.

Politica di retribuzione

All’articolo 275 viene aggiunto un paragrafo 4 che impone di includere nella politica di retribuzione informazioni sul modo in cui essa tiene conto dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.

Principio della persona prudente e investimenti

È inserita una nuova sezione 6 del capo IX, con l’articolo 275 bis. Le imprese, nell’identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione, controllo, segnalazione e valutazione dei rischi derivanti dagli investimenti ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, devono tenere conto dei rischi di sostenibilità. Devono inoltre considerare l’impatto potenziale a lungo termine della strategia e delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, per le imprese di assicurazione, riflettere ove pertinente le preferenze di sostenibilità dei clienti emerse nel processo di approvazione del prodotto di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/2358.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 2 agosto 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniriassicurazionisolvibilitàfinanza sostenibilegovernance

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