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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06460/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in euro 6.200 oltre accessori e spese generali, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di fornitura di mele. La società acquirente aveva agito lamentando l'inadempimento della fornitrice e chiedendo, in sostanza, il ristoro del pregiudizio economico conseguente all'acquisto della merce presso altri operatori a prezzo più elevato. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame ritenendo non provato il danno consistente nella differenza di prezzo pagata per le forniture sostitutive. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme costituzionali e processuali per la mancata ammissione di prove testimoniali richieste in primo grado e riproposte in appello; con il secondo ha censurato la violazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che il criterio dell'ordinaria diligenza del creditore sarebbe stato rilevabile solo su eccezione di parte. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mera riproposizione delle prove senza critica specifica alla decisione istruttoria del tribunale e senza spiegare la loro decisività; il secondo perché la sentenza d'appello non aveva applicato l'art. 1227, comma 2, c.c., ma aveva escluso in fatto la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il maggior prezzo delle forniture alternative.

Norme richiamate

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulle prove testimoniali, ma la Corte non ravvisa una violazione idonea a scardinare la ratio decidendi della sentenza impugnata

  • artt. 115, 116, 177, 188, 189, 198 e 244 c.p.c.

    richiamati per censurare la mancata ammissione della prova testimoniale; la Corte rileva che la doglianza non si confronta con la motivazione di merito sull'assenza di specifica critica alla decisione istruttoria

  • art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.

    indicato quale sede in cui erano state richieste le prove testimoniali

  • art. 1227 c.c.

    la Corte osserva che il giudice di merito non ha applicato questa norma, ma ha escluso in fatto la prova del nesso causale tra inadempimento e maggior costo delle forniture sostitutive

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che si limiti a riproporre la doglianza già svolta in appello senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando si contesta il diniego di ammissione di prove, occorre indicare in modo specifico perché la decisione istruttoria sarebbe erronea e, soprattutto, spiegare la concreta decisività delle prove non ammesse rispetto all'esito della causa.
  • La deduzione di violazione dell'art. 1227 c.c. è inconferente se la sentenza di merito non ha deciso sul concorso colposo del creditore, ma ha escluso in fatto la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato.
  • La mancanza di prova del nesso causale tra inadempimento e pregiudizio economico impedisce il riconoscimento del risarcimento del maggior costo sostenuto per approvvigionamenti sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieFornitureImpugnazioniRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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