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Sentenza

Sentenza n. 8353/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202513969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso al dato inserito nel sistema SIS con riferimento a un provvedimento di espulsione, nonché rigetto espresso della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso notificata il 27 maggio 2025 alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione di Roma, quale ufficio inseritore del dato nel sistema SIS, con riferimento a un provvedimento di espulsione. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo rigetto espresso adottato dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi il 27 ottobre 2025. Nel corso del giudizio ha inoltre chiesto che fosse ordinata all’amministrazione la notificazione del decreto di non ammissione nell’area Schengen e ha formulato una domanda risarcitoria per il ritardo nell’ostensione degli atti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di accesso e i motivi aggiunti. A seguito di un’ordinanza istruttoria del Collegio, l’amministrazione ha infatti depositato in forma riservata gli atti richiesti, soddisfacendo l’interesse conoscitivo del ricorrente anche se soltanto nel corso del giudizio. Secondo il giudice, l’ostensione processuale degli atti elimina l’utilità concreta e attuale di una decisione sul ricorso avverso il silenzio o sul diniego di accesso. È stata respinta la richiesta di ordinare la notificazione del decreto di non ammissione nell’area Schengen: la piena conoscenza dell’atto, comunque acquisita, è sufficiente a far decorrere il termine per la sua eventuale impugnazione, senza necessità di una formale notificazione. Anche il deposito in giudizio dell’atto equivale, ai fini della decorrenza del termine, alla comunicazione o notificazione, poiché consente di conoscerne integralmente il contenuto lesivo. La circostanza che l’ostensione sia avvenuta in forma riservata non impedisce l’utilizzazione degli atti per un distinto giudizio demolitorio, nei limiti consentiti dall’ordinamento. La domanda risarcitoria è stata rigettata perché non è stata dimostrata la condotta colposa dell’amministrazione, elemento necessario dell’illecito aquiliano. La disciplina speciale del sistema SIS e le esigenze di tutela della sicurezza pubblica previste dall’art. 42 del d.lgs. n. 127/2007 escludono, nel caso concreto, che il ritardo nell’ostensione possa qualificarsi come comportamento colposo del Ministero dell’Interno. Le spese sono state integralmente compensate, con restituzione al ricorrente del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25 l. 241/1990

    La domanda di accesso è divenuta improcedibile quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione ha comunque consentito la conoscenza degli atti richiesti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile sopravvenuta esistenza di una causa di improcedibilità del ricorso

    Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile sopravvenuta carenza di interesse prima di definire il giudizio.

  • art. 42 d.lgs. n. 127/2007

    stringenti esigenze di tutela della sicurezza pubblica

    La disciplina speciale relativa al sistema SIS e le esigenze di sicurezza pubblica rilevano nella valutazione della colpa dell’amministrazione e non impediscono, nei limiti dell’ordinamento, l’utilizzo degli atti conosciuti per un distinto giudizio demolitorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’ostensione degli atti richiesti, anche se effettuata dall’amministrazione soltanto nel corso del giudizio e in forma riservata, soddisfa l’interesse conoscitivo del richiedente e determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso contro il silenzio o il diniego di accesso.
  • La piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, comunque acquisita dall’interessato, è idonea a far decorrere il termine decadenziale per la sua impugnazione; non è necessaria una formale notificazione quando il destinatario abbia potuto conoscere integralmente il contenuto lesivo dell’atto.
  • Il deposito in giudizio di un provvedimento amministrativo equivale, ai fini della decorrenza del termine per impugnarlo, alla comunicazione o notificazione quando consenta all’interessato di apprezzarne compiutamente il contenuto lesivo e di esercitare il diritto di difesa.
  • La domanda risarcitoria conseguente all’illegittimo esercizio o mancato esercizio dell’attività amministrativa richiede la prova di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, inclusa la condotta colposa dell’amministrazione; le peculiarità della disciplina speciale applicabile e le esigenze di sicurezza pubblica possono escludere la colpa per il ritardo nell’ostensione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàDanno da provvedimento illegittimo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativaDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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