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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2850/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cinelli impugna la condanna alla rifusione delle spese a favore della parte civile sostenendo che tale liquidazione è avvenuta in assenza di formale ammissione della costituzione di parte civile. Panaino deduce: (i) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio per mancata indicazione dei criteri di determinazione della pena; (ii) violazione di legge circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la qualificazione giuridica della condotta (contestando la qualificazione in rapina aggravata con uso d'arma e le correlate aggravanti/elementi di legge).

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Cinelli la Corte ha ritenuto che la parte civile si fosse regolarmente costituita in udienza preliminare e non risulti (e non sia stato dedotto) che la parte civile non fosse stata informata dell'accordo: quindi la liquidazione delle spese è legittima. Per Panaino la Corte ha richiamato le limitazioni dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. al patteggiamento: non è ammessa impugnazione del quantum della pena se non illegale, e la censura sulla qualificazione del fatto è ammissibile solo in caso di errore manifesto; le deduzioni dell'imputato sono risultate generiche e non hanno dimostrato un errore manifesto nella qualificazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio di applicazione della pena (patteggiamento); la sentenza di patteggiamento è sindacabile in Cassazione nei limiti stabiliti da altre norme (es. art. 448 co.2-bis).

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    Limita i motivi di ricorso in materia di patteggiamento: non sono ammessi motivi relativi alla determinazione ordinaria della pena; la censura sulla qualificazione è ammessa solo per errore manifesto.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento; il GIP ha ritenuto invece sussistenti i presupposti per applicare la pena concordata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, ivi compresa la condanna al pagamento delle spese e delle somme alla Cassa delle Ammende.

  • art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata in relazione alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

  • art. 628 c.p., art. 61 c.p. e art. 23 co.4 L. n.110/1975 (richiamati come qualificazione del fatto)

    Norme sostanziali applicate dal giudice di merito per la qualificazione dei fatti: rapina aggravata (art. 628) con l'aggravante dell'uso d'arma e violazione della normativa su armi (L.110/1975); il GIP ha ricostruito i fatti e ritenuto congrua la qualificazione.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, i ricorsi per Cassazione sono fortemente limitati: si possono sollevare solo motivi espressamente previsti dall'art. 448 co.2-bis (espressione della volontà, difetto di correlazione, errore manifesto nella qualificazione, illegalità della pena).
  • La liquidazione delle spese a favore della parte civile è legittima se la parte si è regolarmente costituita in udienza preliminare e non risulta che sia stata informata dell'accordo imputato-PM che avrebbe reso futile la costituzione; l'onere di dedurre la mancata notizia grava sul ricorrente.
  • La contestazione del trattamento sanzionatorio concreto nel patteggiamento è inammissibile salvo che la pena inflitta sia 'illegale' (non semplicemente eccessiva o mal motivata).
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto in sentenze di patteggiamento è ammessa solo se l'errore è manifesto e indiscutibile rispetto al capo di imputazione; argomentazioni generiche o meramente prospettiche non sono sufficienti.

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