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Sentenza

Sentenza n. 4375/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1400/2024, pubblicata in data 6 febbraio 2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 3407/2023.

Giustizia amministrativa202506719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1400/2024, quanto al riconoscimento di ulteriori 10 punti per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al risarcimento di euro 11.833,42, oltre interessi legali, e al riconoscimento di ulteriori 10 punti per l'anno scolastico 2022/2023. Ha inoltre chiesto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta. Nelle more, il Ministero ha corrisposto l'importo risarcitorio, sicché la ricorrente ha insistito soltanto per l'esecuzione della statuizione relativa ai 10 punti. Il Ministero si è costituito senza formulare specifiche contestazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente alla condanna risarcitoria, poiché il Ministero aveva provveduto al pagamento dell'importo dovuto. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza quanto al riconoscimento di ulteriori 10 punti per l'anno scolastico 2022/2023. Rilevata la definitività della sentenza azionata, la documentata mancata esecuzione della relativa statuizione e l'assenza di contestazioni dell'Amministrazione, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine ministeriale e subordinando l'intervento a richiesta della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata respinta la domanda di penalità di mora, ritenendone insussistenti i presupposti anche in considerazione della parziale cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate per la parziale soccombenza del Ministero e per l'omesso versamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela dell'ottemperanza presuppone l'esistenza di un giudicato non eseguito; nel caso concreto, la sentenza del giudice ordinario risultava passata in giudicato e azionabile davanti al giudice amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta; la penalità di mora non è automatica, ma richiede la sussistenza dei relativi presupposti.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere fissata per l'ulteriore violazione o inosservanza del giudicato, ma nel caso concreto la domanda è stata respinta, anche in ragione della parziale cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato contiene una statuizione puntuale non ancora eseguita e l'amministrazione non ne contesta l'inadempimento, il giudice deve ordinare l'integrale esecuzione entro un termine assegnato.
  • In sede di ottemperanza il giudice deve limitarsi ad attuare il contenuto del giudicato, senza rimettere in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dalla decisione da eseguire.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione rispetto a una parte delle statuizioni del giudicato determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella parte, mentre il giudizio prosegue per le obbligazioni ancora ineseguite.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, per l'ipotesi di persistente inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, subordinandone l'attivazione a richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza, ma richiede una specifica valutazione dei presupposti, potendo essere negata anche in considerazione dell'adempimento parziale intervenuto nelle more.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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