Sentenza del 06/02/2015 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Oggetto :IRPEF- IRAP - Avviso di accertamento.Tempestività della notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica a mani proprie si considera perfezionata nel momento in cui l’atto viene consegnato direttamente al destinatario. Non si applica il principio della dissociazione degli effetti della notificazione, poiché tra la consegna e la ricezione dell’atto non vi è alcun divario temporale. Pertanto, la tempestività deve essere valutata con riferimento alla data della consegna personale al contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la tardività della notifica dell’avviso di accertamento, sostenendo che l’atto non fosse stato notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, come previsto dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973. La questione riguardava il momento rilevante per considerare perfezionata la notifica eseguita a mani proprie.
Norme richiamate
Art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
La norma stabilisce il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve notificare l’avviso di accertamento. In caso di notifica a mani proprie, la data decisiva è quella della consegna diretta al destinatario.
Massime di principio
- Per verificare se un avviso di accertamento è stato notificato tempestivamente, occorre confrontare la data di perfezionamento della notifica con il termine previsto dalla legge.
- Quando la notifica avviene a mani proprie, essa si perfeziona immediatamente con la consegna dell’atto al destinatario, senza distinzione tra momento di spedizione e momento di ricezione.
- Il principio della dissociazione degli effetti della notificazione rileva soprattutto quando consegna e ricezione avvengono in momenti diversi; non si applica alla consegna personale contestuale.
- La contestazione della tardività deve essere fondata su una verifica documentale della data effettiva di consegna e del termine applicabile, tenendo conto dell’anno di presentazione della dichiarazione.
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