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Ordinanza

Ordinanza n. 156/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento 1) del provvedimento del 11/5/2023 del Comune di Vimodrone a firma dell'Arch. Carlo Tenconi con il quale è stato diniegato il rilascio del permesso di costruire (PE/2022/00379/PDC) presentato il 02/12/2022 prot. 21258 avente ad oggetto la realizzazione di nuove strade sterrate di collegamento fondi agricoli. 2) della nota di Regione Lombardia a firma Andrea Massari Dirigente della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca - Monza e Citta' Metropolitana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale. di ogni ulteriore atto comunque preordinato e/o connesso

Giustizia amministrativa202301452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per la realizzazione di nuove strade sterrate di collegamento tra fondi agricoli, nonché nota regionale connessa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato il diniego del Comune di Vimodrone relativo a un permesso di costruire richiesto per la realizzazione di nuove strade sterrate di collegamento tra fondi agricoli, nonché una nota della Regione Lombardia e gli atti connessi. Dall’ordinanza non risultano specificati i vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Il TAR, ritenendo necessario acquisire elementi aggiornati per assumere una decisione coerente e stabilire la calendarizzazione della causa, ha chiesto alla ricorrente di dichiarare motivatamente se permanga l’interesse alla decisione nel merito, di aggiornare la situazione relativa alla controversia, di comunicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e di indicare l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre ordinato alle amministrazioni resistenti di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto specifici incombenti istruttori: la ricorrente deve, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, dichiarare la permanenza o meno dell’interesse alla decisione e aggiornare la situazione processuale e sostanziale; le amministrazioni devono fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e gli allegati pertinenti, ove mancanti. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., fino alla possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti costituite e all’amministrazione evocata in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l’acquisizione di elementi istruttori necessari alla decisione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento per valutare il comportamento processuale della parte e gli elementi acquisiti ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’attività istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse anche valorizzando l’inerzia della parte previamente onerata di dichiarare la permanenza dell’interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione della controversia, l’inerzia entro il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla decisione e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di una controversia non ancora definita, il giudice amministrativo può disporre che l’amministrazione fornisca chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositi gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti, prima di assumere le determinazioni sul merito e sulla trattazione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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