Sentenza n. 1163/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento della nota ricevuta in data 16.02.2024 con cui l’Agenzia del demanio avanzava una “SECONDA RICHIESTA DI PAGAMENTO (INDENNITÀ)” per l’utilizzo senza titolo della sede di Roma, Viale dell’Arte, n. 16 (RMB1678) (Demanio AGDRC Registro Ufficiale 0001086.29-01-2024U) intimando il pagamento per il predetto titolo, per il periodo dall’1.09.2019 al 31.08.2023, della somma di euro 185.198,66, nonché della nota ricevuta in data 19.02.2024 con cui l’Agenzia del demanio avanzava alla ricorrente una “SECONDA RICHIESTA DI PAGAMENTO (INDENNITÀ)” per l’utilizzo senza titolo della sede di Roma, Via Nomentana, n. 2 (RMB0188) (Demanio AGDRC Registro Ufficiale 0001085.29-01-2024U) intimando alla Cooperativa Sociale Gialla il pagamento per il predetto titolo, per il periodo dall’1.09.2019 al 30.11.2023 della somma di euro 324.870,00, nonché ogni atto presupposto e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi comprese espressamente le due comunicazioni pec dell’Agenzia del demanio, Direzione Roma Capitale, del 29.10.2020 (prot. RMB0188 per la sede di Roma, Via Nomentana n. 2 e prot. RMB0678 per la sede di Roma, Via dell’Arte, n. 16) con cui, dando atto che il MIT aveva reso noto che, a decorrere dall’1.09.2019, la Cooperativa Sociale Gialla risulta essere il nuovo concessionario degli asili nido aziendali in forza di contratti prot. n. 39099 del 30.08.2019 (CIG 8002051D5F) dall’1.09.2019 al 30.11.2019 e prot. n. 55873 del 29.11.2019 (CIG 7896925CA7) dall’1.12.2019 al 31.08.2022, comunicava che il canone annuo dovuto è pari a euro 46.300,00 per l’asilo nido di Viale dell’Arte, n. 16 Roma e di euro 76.440,00 per l’asilo nido di Via Nomentana, n. 2, Roma, richiedendo per il periodo dall’1.09.2019 al 30.11.2020 il pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di euro 57.875,00 per la sede di Via dell’Arte, n. 16 e di euro 95.550,00 per la sede di Via Nomentana, n. 2, oltre al deposito cauzionale, il pagamento delle prime due mensilità dei canoni (dicembre 2020 e gennaio 2021), marche da bollo e spese di registrazione, nonché le due note del 29.11.2023 con cui l’Agenzia del demanio, Direzione Roma Capitale avanzava alla ricorrente una prima richiesta di pagamento di indennità per utilizzo senza titolo per la sede di Viale dell’Arte, n. 16, per il periodo dall’1.09.2019 al 31.08.2023, di euro 185.198,66 oltre interessi e per la sede di Via Nomentana, n. 2, per il periodo dall’1.09.2019 al 30.11.2023, di euro 324.870,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Seconde richieste di pagamento di indennità per l'utilizzo senza titolo di due sedi demaniali destinate ad asili nido aziendali, nonché gli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato le richieste dell'Agenzia del demanio relative al pagamento di euro 185.198,66 per l'utilizzo senza titolo della sede di Viale dell'Arte e di euro 324.870,00 per l'utilizzo senza titolo della sede di Via Nomentana, riferite a periodi decorrenti dal 1° settembre 2019. Erano inoltre contestate le precedenti comunicazioni con cui l'Agenzia aveva richiesto il pagamento di indennità, canoni, deposito cauzionale, mensilità, marche da bollo e spese di registrazione. Nel corso del giudizio l'Avvocatura dello Stato ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la violazione del divieto di bis in idem, deducendo che sulla medesima questione si era già pronunciato il giudice ordinario. La ricorrente ha dichiarato di avere adito anche il giudice ordinario in via prudenziale per evitare decadenze derivanti da eventuali eccezioni di giurisdizione e, preso atto della sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 12163/2025 e della pendenza dell'appello, ha chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha qualificato la dichiarazione della ricorrente come rinuncia irrituale e ha ritenuto che, dal suo carattere univoco e dal comportamento processuale delle parti, fosse desumibile la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche senza il rispetto delle formalità della rinuncia al ricorso. La decisione è stata adottata ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a. Il TAR non ha quindi deciso nel merito né la questione di giurisdizione né quella relativa al divieto di bis in idem. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sul riparto di giurisdizione nella materia controversa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta da fatti, atti univoci o dal comportamento processuale delle parti, anche senza le formalità proprie della rinuncia al ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere dichiarata anche in assenza delle formalità della rinuncia al ricorso quando fatti, atti univoci o il comportamento processuale della parte dimostrino con chiarezza che essa non ha più interesse a ottenere una pronuncia sul merito.
- Quando la parte ricorrente dichiara di avere adito il giudice ordinario sulla medesima controversia e chiede, in ragione della pendenza di tale giudizio, di non procedere nel ricorso amministrativo, tale condotta può integrare una rinuncia irrituale idonea a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse impedisce al giudice amministrativo di decidere nel merito le questioni prospettate, comprese le eccezioni di giurisdizione e di violazione del divieto di bis in idem, quando esse non siano più necessarie alla definizione della controversia.
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