Ordinanza n. 1335/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Umbria; 2) della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Umbria per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; 3) dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; 5) dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e elenco dei vincitori della selezione pubblica per 2.700 funzionari giuridico-tributari, nonché esito della prova scritta e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato tra gli idonei non vincitori con 21,5 punti, ha impugnato la graduatoria regionale, l’elenco dei vincitori, gli esiti anonimi rettificati della prova scritta, il proprio esito e la prova, i verbali di correzione e gli ulteriori atti della procedura, chiedendo la sospensione cautelare, l’annullamento e il riesame del punteggio con conseguente ricollocazione in graduatoria. La censura cautelare riguardava, in particolare, l’erroneità del quesito relativo alla validità della girata priva dell’indicazione del giratario. Il ricorrente ha inoltre chiesto all’amministrazione gli indirizzi dei controinteressati, individuando il candidato collocato all’ultimo posto tra i vincitori, con 21 punti, e il soggetto collocato immediatamente dopo di lui nella graduatoria degli idonei.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ritenendo, a un sommario esame, insussistenti sufficienti profili di fumus boni iuris: non è apparsa prima facie fondata la doglianza sull’erroneità del quesito, poiché la domanda sembrava verificare la conoscenza dell’esistenza, nel codice civile, di una previsione sulla validità della girata anche senza indicazione del giratario. Il Collegio ha invece disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso. Considerato l’elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, con specifici contenuti e obblighi di mantenimento online della documentazione. La notificazione deve essere eseguita entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e la relativa prova depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stato imposto il deposito dell’istanza di fissazione d’udienza per la prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per carenza di sufficienti profili di fumus boni iuris.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Consente al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati o di difficoltà nella notificazione individuale, la notificazione per pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della notificazione per pubblici proclami secondo le modalità stabilite dal giudice.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La mancata esecuzione della notificazione o il mancato deposito della relativa prova nei termini prescritti comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Impone, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il coinvolgimento di tutti i controinteressati individuabili e potenzialmente lesi.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di una graduatoria concorsuale, devono essere chiamati in giudizio tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, che potrebbero essere pregiudicati dall’eventuale accoglimento della domanda del ricorrente.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi individuali è difficoltoso, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, stabilendone modalità, contenuti e termini.
- La notificazione per pubblici proclami autorizzata dal giudice deve essere eseguita entro il termine perentorio assegnato e la prova dell’adempimento deve essere depositata entro il successivo termine perentorio; l’inosservanza può determinare l’improcedibilità del ricorso.
- In sede cautelare, la contestazione dell’erroneità di un quesito concorsuale non giustifica la sospensione degli atti della procedura quando, a un sommario esame, il quesito risulti coerente con l’obiettivo di verificare la conoscenza della disciplina giuridica oggetto della domanda.
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