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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19377/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta da una società avverso un verbale di accertamento per eccesso di velocità, rilevato da un’apparecchiatura elettronica che misurava la velocità media su un tratto stradale nel territorio comunale. Il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione, ma il Tribunale di Latina, in appello, aveva annullato la sanzione ritenendo illegittimo l’accertamento perché il cartello di preavviso indicava solo un generico "controllo elettronico della velocità" e non specificava che il rilevamento sarebbe avvenuto mediante calcolo della velocità media. Il comune ha quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 148 c.d.s., dell’art. 4 d.l. n. 121 del 2002, del d.m. n. 282 del 2017 e dell’art. 12 preleggi c.c., oltre all’art. 132 n. 4 c.p.c. Sostiene che la normativa richiede soltanto la previa segnalazione della presenza dell’apparecchio di controllo della velocità, senza imporre di specificare il tipo di dispositivo o la modalità tecnica di rilevazione; censura inoltre la motivazione del tribunale come arbitraria, incomprensibile e contraddittoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l’art. 142 c.d.s. consente l’uso delle apparecchiature di controllo della velocità anche per il calcolo della velocità media e prescrive soltanto che tali dispositivi siano segnalati e ben visibili, mediante cartelli o segnali luminosi, senza ulteriori specificazioni. Ne deriva che l’obbligo di segnalazione riguarda la presenza dell’apparecchiatura di controllo e non le sue modalità di funzionamento; non è quindi richiesta un’indicazione distinta quando il controllo avvenga sulla velocità media. La Corte ha inoltre giudicato meramente assertiva e non supportata da concreti elementi fattuali la motivazione del Tribunale circa l’inadeguatezza del segnale e la presunta invisibilità del punto finale del tratto controllato. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Latina in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 142 c.d.s.

    La norma consente l’uso delle apparecchiature elettroniche anche per il calcolo della velocità media su tratti determinati e richiede, come sola condizione, che i dispositivi siano previamente segnalati e ben visibili; l’obbligo di avviso non si estende alla specificazione del tipo di strumento o della modalità tecnica di rilevazione.

  • art. 148 c.d.s.

    Richiamato nel ricorso per violazione/falsa applicazione, ma non è svolta una autonoma analisi nel decisum.

  • art. 4 d.l. n. 121 del 2002

    Richiamato nel ricorso quale base normativa della disciplina dei controlli di velocità, senza un autonomo approfondimento nel testo della decisione.

  • d.m. n. 282 del 2017

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che le prescrizioni ministeriali sul cartello di segnalazione non distinguono tra diversi tipi di apparecchi di rilevamento.

  • art. 12 preleggi c.c.

    Usato nel motivo di ricorso per sostenere un’interpretazione letterale della disciplina, valorizzata dalla Corte nel senso dell’assenza di ulteriori oneri segnaletici non previsti espressamente.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per censurare il vizio di motivazione della sentenza di merito, ritenuta dalla Corte priva di adeguata giustificazione concreta.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede, per l’uso di strumenti di accertamento automatizzato, la sola previa segnalazione della loro presenza e visibilità, il giudice non può introdurre un ulteriore obbligo informativo non previsto espressamente, come l’indicazione delle specifiche modalità tecniche di funzionamento.
  • L’interpretazione della disciplina dei controlli di velocità deve muovere dal dato letterale: se la norma accomuna tutti gli apparecchi di rilevamento, senza distinguere tra rilevazione istantanea e calcolo della velocità media, non è consentito differenziare il contenuto dell’avviso in via pretoria.
  • La censura di illegittimità della segnalazione non può fondarsi su valutazioni astratte o generiche; occorre una motivazione ancorata a concrete circostanze di fatto del caso deciso, altrimenti la statuizione incorre in carenza o apparenza di motivazione.
  • Nel giudizio di legittimità è sindacabile la decisione di merito che, sotto la veste di valutazione fattuale, introduca in realtà una regola generale non ricavabile dalla normativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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