Sentenza n. 1866/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, dell’8 gennaio 2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di € 500 tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e condannato il Ministero ad accreditare € 1.500, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’effettiva attribuzione. Ha dedotto la perdurante mancata esecuzione del titolo e chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile: la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero il 8 gennaio 2025, era passata in giudicato e risultava decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli di spesa nei confronti delle amministrazioni. Nel merito ha accolto la domanda, ordinando al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore; ha precisato che l’ottemperanza non comprende la condanna alle spese pronunciata dal giudice del lavoro. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di 60 giorni. Ha condannato il Ministero a pagare € 800 di spese di giudizio, oltre al contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Di conseguenza, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, con esclusione della condanna alle spese di lite, ivi disposta, in quanto esulante dalla domanda di ottemperanza, provvedendo nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine assegnato, ma esclude dall’oggetto dell’ottemperanza la condanna alle spese disposta nel titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
Il ricorso per ottemperanza relativo a un titolo di condanna nei confronti dell’amministrazione è ammissibile dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, l. 107/2015
Il ricorso è altresì fondato e, pertanto, va accolto.
Il giudice ordina l’esecuzione del giudicato che aveva riconosciuto, ai sensi della disciplina della Carta elettronica del docente, il beneficio economico e l’accredito delle somme dovute; la norma è richiamata nel titolo ottemperando, ma la sentenza in esame non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza contro un’amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato, sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per conformarsi al giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire nell’ulteriore termine stabilito in caso di persistente inerzia.
- L’ottemperanza ha per oggetto l’esecuzione delle statuizioni sostanziali del titolo e non si estende alla condanna alle spese pronunciata nel giudizio definito dal titolo.
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