Cassazione Penale, Sentenza n. 38637/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di rinvio che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di appropriazione indebita ma aveva confermato le statuizioni civili. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 42, 43 e 646 c.p., degli artt. 2043 e 2697 c.c., travisamento del fatto e vizio motivazionale: contestava la qualificazione penale dei fatti (sosteneva che si trattasse al più di un'obbligazione restitutoria civilistica), la mancata corretta applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2021 (secondo cui, dichiarata l'estinzione per prescrizione, il giudice dell'impugnazione deve accertare gli elementi dell'illecito civile con il criterio del "più probabile che non"), la carenza dell'elemento soggettivo del dolo per l'art. 646 c.p. (sosteneva al più colpa/negligenza) e l'erronea imputazione personale della responsabilità civile e del danno morale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che, sulla base delle testimonianze, della perizia contabile e degli esami, ha accertato che il ricorrente aveva ricevuto e incassato la somma affidatagli dalla parte civile per il versamento all'Erario ma non vi aveva provveduto né aveva restituito il denaro, determinando il danno della Puzzillo. La Corte ha confermato l'applicabilità del criterio civilistico della "probabilità prevalente" nell'accertamento delle statuizioni civili dopo la declaratoria di estinzione del reato e ha ritenuto legittima la condanna al risarcimento patrimoniale e al ristoro del danno morale (la quantificazione ritenuta adeguatamente motivata). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
La norma è stata richiamata per la fattispecie di appropriazione indebita; la Corte di merito ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo necessario per integrare il reato, mentre la Cassazione ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato che la condotta fosse soltanto colposa.
art. 40 cod. pen.
Richiamato tra le norme dedotte dal ricorrente; in concreto la Corte non ha ritenuto necessario riqualificare la condotta del ricorrente come esclusivamente colposa o estranea all'illecito.
art. 42 cod. pen.
Centrale nel richiamo ai profili psicologici dell'azione; la Corte di merito ha valutato la sussistenza del dolo secondo le risultanze probatorie del processo.
art. 43 cod. pen.
Evocato nella prospettazione difensiva sui nessi di causalità e responsabilità, senza esito favorevole al ricorrente.
art. 2043 cod. civ.
La Corte ha applicato il principio che la lesione dell'interesse protetto dalla norma penale può costituire danno ingiusto ai fini dell'azione civile; l'accertamento del danno è stato svolto con il criterio civilistico della "probabilità prevalente".
art. 2697 cod. civ.
Riferito alla ripartizione dell'onere della prova nel giudizio civile; la valutazione della Corte d'appello è stata considerata coerente con le regole civilistiche sull'onere probatorio.
art. 574 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'annullamento ai soli effetti civili; la Cassazione ha comunque ritenuto ammissibile l'accertamento civile e conforme al principio fissato dalla Corte Costituzionale.
art. 578, comma 1, cod. proc. pen.
Citato nel ragionamento della Corte Costituzionale e richiamato dalla Cassazione: nel caso di estinzione del reato i giudici dell'impugnazione possono liquidare il danno, anche non patrimoniale, seguendo regole proprie del giudizio civile.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte di Cassazione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, avendo rilevato profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Pronuncia Corte Costituzionale n. 182/2021
Principio richiamato: dopo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione il giudice dell'impugnazione deve valutare le sole conseguenze civili usando i criteri del giudizio civile ("più probabile che non"), principio che la Cassazione riconosce applicato correttamente dalla Corte d'appello.
art. 185 (richiamato nel testo)
Nella sentenza il danno morale è stato riconosciuto ai sensi del richiamo normativo operato dal giudice di merito; la Cassazione ha ritenuto la liquidazione adeguatamente motivata e sottratta a sindacato di legittimità se congrua.
Massime di principio
- Dichiarato estinto il reato per prescrizione, il giudice dell'impugnazione può e deve comunque decidere sulle statuizioni civili applicando il criterio probatorio civilistico della "probabilità prevalente" ("più probabile che non").
- La ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice del merito sul piano civile può considerare gli elementi materiali e psicologici della condotta penale, ma l'accertamento è autonomo e segue regole di prova diverse rispetto al processo penale.
- Per il reato di appropriazione indebita è necessario il dolo specifico; tuttavia, in sede civile l'esistenza di un comportamento idoneo a causare un danno ingiusto può fondare la responsabilità risarcitoria anche se il profilo penale è estinto.
- La responsabilità civile può gravare sulla persona che ha materialmente ricevuto e incassato la somma, anche se l'operazione era collegata a una società: va valutato chi ha agito in concreto e la destinazione dei fondi.
- La quantificazione del danno morale è discrezionale ma richiede motivazione congrua; la Cassazione sindaca la motivazione soltanto nei limiti della correttezza logico-giuridica, non la valutazione equitativa del merito.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio del merito: contestazioni che implichino rivalutazione delle prove sono inammissibili salvo vizi di diritto.
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