Cassazione Penale, Sentenza n. 26550/2024 del 05/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano del 08/11/2023. Sinteticamente: Stefanelli ha denunciato vizi di motivazione e travisamento probatorio con riferimento a intercettazioni e testimonianze (in particolare sui capi 22 e 25) e ha dedotto poi la non considerabilità della recidiva alla luce dell'esito positivo dell'affidamento in prova con declaratoria di estinzione della pena; Clerici ha dedotto prescrizione del reato (capo 29) per maturazione prima della definizione in appello; Lara ha censurato contraddittorietà e insufficienza della motivazione sul capo 18) rispetto all'assoluzione sul capo 16) e ha impugnato la determinazione della pena; Giordano ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova relativamente al capo 19). Le doglianze vertono in massima parte su valutazione degli indizi (intercettazioni, osservazioni di polizia, testimonianze), sulle modalità di calcolo della prescrizione e sul peso attribuito alla recidiva e a documentazione relativa a misure alternative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: annullato la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Stefanelli Tony con riferimento al capo 22) (detenzione/cessione di cocaina) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano; per il resto ha respinto i ricorsi. In particolare i ricorsi di Clerici Flavio, Lara Rosario Daniel e Giordano Domenico sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; le condanne confermate nei restanti capi per Stefanelli sono rimaste ferme salvo la statuizione di annullamento sul capo 22). Per i ricorrenti inammissibili è stata disposta condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista. Il provvedimento ha inoltre chiarito valutazioni di diritto su prescrizione e calcolo dei termini in presenza di recidiva.
Norme richiamate
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Imposta al giudice l'obbligo di motivare in modo rigoroso la valutazione degli indizi; la Corte di Cassazione richiede che la valutazione indiziaria sia coerente e non manifestamente illogica e che il giudice d'appello espliciti le ragioni quando modifica la ricostruzione del giudice di primo grado.
art. 99 cod. pen.; art. 27 Cost.; art. 106, comma 2, cod. pen.
Sollevata la questione sull'effetto della declaratoria di estinzione della pena (esito positivo dell'affidamento in prova) rispetto alla recidiva. La Corte ha ritenuto il motivo di Stefanelli inammissibile per aspecificità e mancata produzione documentale già in sede d'appello; non ha dunque pronunciato un nuovo principio sostanziale sul punto nel merito, richiamando però l'esigenza che documenti decisivi siano prodotti nei precedenti gradi.
art. 157 e art. 161 cod. pen.
In tema di prescrizione il Collegio conferma l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la recidiva specifica infraquinquennale incide sia sul computo del termine-base di prescrizione sia sull'entità della proroga del termine in presenza di atti interruttivi; conseguentemente, la doglianza di Clerici sulla prescrizione è stata respinta.
art. 73, comma 1 e comma 5, T.U. Stup.
Norme sostanziali in materia di illecita cessione/detenzione di stupefacenti richiamate a fondamento delle imputazioni; la Corte ha valutato la sussistenza del concorso di più soggetti e la rilevanza delle intercettazioni e degli elementi di fatto per la configurazione dei reati ai capi contestati.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato il principio sul vizio di travisamento della prova deducibile in Cassazione: il ricorso è fondato solo se emerge che nella motivazione è stata introdotta una informazione inesistente o è stata omessa la valutazione di una prova decisiva; la Corte ha escluso tale travisamento per la maggior parte delle censure per mancanza di allegazioni sulla decisività delle prove omesse.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiesta motivazione specifica nel giudizio di appello: la Corte ha ritenuto che molte censure fossero mere richieste di diversa valutazione delle stesse risultanze e non vizi di motivazione rilevanti ai sensi della norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Disciplina la condanna alle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili; applicata nei confronti dei ricorrenti il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione richiede che le censure in tema di motivazione siano specifiche: non basta proporre una lettura alternativa del compendio probatorio, occorre dimostrare che la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o che sia stata omessa la valutazione di una prova decisiva.
- Quando l'impugnazione verte sulla valutazione di intercettazioni e indizi, il giudice d'appello può avvalersi anche di una lettura combinata degli elementi (intercettazioni, servizi di osservazione, contatti), ma se modifica la ricostruzione del primo grado deve esplicitare le ragioni del diverso convincimento in modo puntuale.
- Documenti e prove decisive relativi al comportamento posteriore (es. attestati di affidamento in prova, declaratorie di estinzione) vanno prodotti tempestivamente nei gradi di merito: in Cassazione la loro ammissione è possibile solo se non potevano essere esibiti prima e non costituiscono nuova prova soggetta a valutazione di merito.
- Le doglianze sulla prescrizione fondate sull'interpretazione dell'effetto della recidiva devono confrontarsi con l'orientamento consolidato secondo cui la recidiva infraquinquennale incide sia sul termine-base che sulle proroghe per atti interruttivi; la teoria del 'doppio aumento' è applicata dalla giurisprudenza di legittimità.
- Per chiedere l'annullamento per travisamento della prova in Cassazione è necessario indicare con precisione quale elemento decisivo sarebbe stato omesso o quale fatto inesistente sia stato introdotto nella motivazione; mere contrapposizioni interpretative non sono sufficienti.
- Difesa pratica: in appello elencare e depositare tutta la documentazione probatoria rilevante e articolare chiaramente, punto per punto, le incongruenze della motivazione avversaria; in Cassazione concentrare le censure su errori di diritto o evidenti illogicità della motivazione, non su mera differente valutazione del fatto.
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