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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24966/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha rigettato la richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale chiedendo invece la detenzione domiciliare per la residua pena. Il difensore ha dedotto vizio per violazione di legge, lamentando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato il giudizio di pericolosità sociale (i precedenti sarebbero arretrati nel tempo), non avrebbe considerato la relazione favorevole dell'UEPE e non avrebbe valutato il percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente la valutazione della pericolosità sociale considerando, oltre alla gravità del reato (art. 73 d.P.R. 309/1990), i precedenti penali (commessi nel periodo 2004-2014) e le informazioni di polizia, e avesse applicato il principio di progressione trattamentale concedendo comunque un beneficio meno favorevole (detenzione domiciliare). Ha inoltre osservato che il ricorrente non ha richiamato né allegato la relazione UEPE, limitandosi a dedurre genericamente la sua omissione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Il riferimento all'art. 73 indica che la condanna deriva da reati in materia di stupefacenti; la gravità del reato è stata considerata elemento rilevante ai fini della valutazione della pericolosità sociale e della non idoneità a concedere l'affidamento in prova.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Rv. 212794

    "il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento. penitenziario; e ciò vale particolarmente quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verisimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello.(Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da soggetto condannato per traffico di stupefacenti; reiezione motivata con il rilievo che appariva necessario il previo esperimento di benefici più contenitivi)"

    Viene richiamato il principio di gradualità/progressione trattamentale: è legittimo che l'organo giudicante conceda prima misure più contenitive prima di affidare misure alternative per soggetti ritenuti con significativa capacità a delinquere o legati ad ambienti delinquenziali.

Massime di principio

  • La gravità del reato (soprattutto reati in materia di stupefacenti) pesa significativamente nella valutazione dell'idoneità a misure alternative; può giustificare il diniego se unita ad altri elementi negativi.
  • Precedenti penali, anche se collocati nel decennio precedente, e informazioni negative delle forze dell'ordine contribuiscono a formare un giudizio di pericolosità sociale e possono legittimare il diniego dell'affidamento.
  • Il principio di progressione trattamentale consente al giudice di concedere misure intermedie (es. detenzione domiciliare) prima di misure più favorevoli come l'affidamento in prova; tale criterio è valutazione discrezionale purché motivata.
  • La presenza di una relazione UEPE favorevole è utile ma non decisiva da sola: chi impugna deve allegare o richiamare concretamente il contenuto della relazione; deduzioni generiche sono insufficienti.
  • Per aumentare le probabilità di ottenere misure alternative, il ricorrente dovrebbe documentare il percorso rieducativo già avviato, fornire la relazione UEPE e dimostrare elementi attuali di ridotta pericolosità (es. stabilità familiare, lavoro, terapia).
  • L'omessa o carente motivazione del Tribunale può essere impugnata, ma l'azione di impugnazione richiede motivi specifici e prove documentali per superare l'ampia discrezionalità riconosciuta alle valutazioni sulla pericolosità.

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