Sentenza n. 3445/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) n. 07965/2025, resa tra le parti, per l’annullamento: - della decisione della commissione disciplina di appello Masaf n. 2 del 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni dell’odierno ricorrente nella misura in cui gli inibisce di svolgere la propria professione di allenatore e di guidatore al trotto per mesi 6.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decisione della Commissione Disciplina di Appello del MASAF che ha confermato la sospensione per sei mesi dalla qualifica di allenatore e guidatore, irrogata per la positività ai controlli antidoping di un cavallo allenato dall'appellante
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la decisione disciplinare. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina regolamentare e, in particolare, la mancata applicazione dell'esimente prevista dall'art. 14, comma 2, del regolamento per il controllo delle sostanze proibite, sostenendo di avere dimostrato che l'evento fosse derivato da un fatto a lui non imputabile neppure a titolo colposo. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta e travisamento dei fatti, assumendo che la positività fosse riconducibile all'operato di un collaboratore.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto non provata l'esimente dell'art. 14, comma 2, poiché l'appellante non ha dimostrato l'assenza di propria colpa. La prova della diligenza si fondava essenzialmente sull'autodichiarazione di un sottoposto, mentre dagli atti emergeva che il cavallo era stato affidato a un collaboratore e che l'appellante non si era avveduto del grave stato di alterazione dell'animale, nonostante la propria esperienza professionale. Il Collegio ha ravvisato quanto meno una culpa in eligendo o in vigilando. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell'accertamento del doping mediante farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, è sufficiente la presenza della sostanza vietata, senza necessità di dimostrare un'effettiva alterazione delle prestazioni agonistiche. La disciplina regolamentare attribuisce all'allenatore la responsabilità della gestione, protezione e sicurezza del cavallo e vieta non solo la somministrazione, ma anche il contatto o l'esposizione a sostanze proibite. L'appellante è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese processuali, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, Regolamento per il controllo delle sostanze proibite
l’allenatore … è responsabile della positività rilevata anche per atti commessi da un suo familiare, da un collaboratore o da un dipendente nell’esercizio delle attività cui è adibito, tranne se non venga dimostrato che l’evento derivi da un fatto a lui non imputabile anche a titolo colposo
La responsabilità dell'allenatore per la positività del cavallo si estende agli atti commessi da familiari, collaboratori o dipendenti, salvo prova, posta a carico dell'allenatore, che l'evento sia a lui non imputabile anche a titolo colposo.
art. 3, comma 3, Regolamento per il controllo delle sostanze proibite
L’allenatore è responsabile della gestione, della protezione e della sicurezza del cavallo ed è tenuto a rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento
La disposizione fonda una responsabilità dell'allenatore sulla gestione, protezione e sicurezza del cavallo.
art. 3, comma 6, Regolamento per il controllo delle sostanze proibite
Attribuisce analoghi obblighi al proprietario quando il cavallo non è scuderizzato presso l'allenatore.
art. 4 Regolamento per il controllo delle sostanze proibite
In tutte le fasi della vita del cavallo è proibita la presenza nel suo organismo di qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita o di un indicatore scientifico che evidenzi l’avvenuta somministrazione, il contatto o l’esposizione ad una sostanza proibita tra quelle definite di categoria A di cui all’Allegato1 del presente regolamento
La disciplina vieta la presenza di qualsiasi quantità di sostanze proibite e considera rilevanti anche il contatto e l'esposizione, senza richiedere la prova di un'alterazione della prestazione agonistica.
art. 6 Regolamento per il controllo delle sostanze proibite
Qualifica come pratiche proibite le attività, azioni e comportamenti che compromettono la regolarità delle corse, l'integrità, la salute e il benessere del cavallo o alterano le sue capacità naturali.
Massime di principio
- Ai fini dell'accertamento del doping mediante farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è sufficiente accertare la presenza della sostanza vietata nel cavallo; non è necessario dimostrare un'effettiva alterazione delle prestazioni agonistiche.
- Quando il regolamento attribuisce all'allenatore la responsabilità della gestione, protezione e sicurezza del cavallo, tale responsabilità comprende anche gli episodi riconducibili a collaboratori o dipendenti, salvo che l'allenatore dimostri l'assenza di imputabilità anche colposa dell'evento.
- L'esimente fondata sull'assenza di colpa non opera in mancanza di una prova positiva e adeguata della diligente scelta e vigilanza sui collaboratori incaricati della gestione del cavallo.
- La responsabilità disciplinare dell'allenatore può essere ravvisata, almeno a titolo di culpa in eligendo o in vigilando, quando egli affidi il cavallo a un collaboratore inadeguato e non si avveda del suo grave stato di alterazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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