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Sentenza

Sentenza n. 804/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revisione della patente di guida del ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento del -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Motorizzazione Civile che ha disposto la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992, nonché gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dei trasporti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revisione della patente disposta dopo un incidente verificatosi sull’autostrada A15, nel quale, procedendo sulla corsia di sorpasso in condizioni di traffico intenso, aveva tamponato un veicolo fermo provocando un tamponamento a catena con il coinvolgimento di quattro mezzi e il ferimento di più persone. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 e degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990, nonché il difetto assoluto di motivazione, sostenendo che il mero sinistro o la violazione delle regole di circolazione non fossero sufficienti a giustificare dubbi sulla permanenza dei requisiti psicofisici e tecnici e che l’Amministrazione non avesse valutato adeguatamente dinamica, condotta e conseguenze dell’incidente. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 128 e il difetto dei presupposti e dell’istruttoria, lamentando l’inapplicabilità del comma 1-ter perché non aveva causato lesioni gravi e la violazione contestata non prevedeva la sospensione della patente. Con il terzo motivo ha denunciato difetto dei presupposti e di istruttoria, illogicità, irrazionalità, travisamento e contraddittorietà, sostenendo che la Motorizzazione si fosse basata soltanto sul rapporto della Polizia Stradale senza svolgere autonome verifiche.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, affermando che la revisione della patente prevista dall’art. 128 del codice della strada non è una sanzione amministrativa, ma una misura cautelare e preventiva diretta a tutelare la sicurezza della circolazione e l’incolumità pubblica. L’adozione del provvedimento prescinde dall’accertamento definitivo di una violazione o della colpa del conducente e richiede soltanto che, sulla base delle segnalazioni degli organi di polizia, emerga un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla guida. Il provvedimento può essere motivato per relationem e la Motorizzazione può legittimamente richiamare gli accertamenti della Polizia Stradale, senza dover ricostruire autonomamente la dinamica del sinistro. Nel caso concreto, l’atto richiamava una relazione puntuale che descriveva il comportamento di guida, l’alta velocità non adeguata al traffico, l’urto contro veicoli fermi, il tamponamento a catena e le lesioni riportate dai coinvolti. Tali elementi, unitamente all’ammissione del ricorrente di non avere moderato la velocità in una semicurva con visibilità non piena, erano sufficienti a fondare il ragionevole dubbio sui requisiti di idoneità e non evidenziavano vizi logici o manifesta irragionevolezza. Il secondo motivo è stato respinto perché il provvedimento era fondato sul comma 1 dell’art. 128 e non sul comma 1-ter. Quest’ultimo disciplina una distinta ipotesi di revisione vincolata, connessa alla causazione di lesioni gravi superiori a quaranta giorni e alla contestazione di una violazione punita con la sospensione della patente; la mancata integrazione di tale fattispecie non impediva quindi l’esercizio della discrezionalità prevista dal comma 1. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 128 d.lgs. n. 285/1992

    Il testo richiama il comma 1 e il comma 1-ter, senza riportarne il tenore letterale.

    Il comma 1 consente la revisione della patente quale misura cautelare preventiva quando sorga un ragionevole dubbio sulla permanenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla guida; il comma 1-ter configura invece una fattispecie di revisione vincolata in presenza dei presupposti specificamente previsti.

  • art. 141, commi 1 e 11, d.lgs. n. 285/1992

    Il testo non riporta il tenore letterale.

    La violazione è stata contestata per mancata modulazione della velocità in modo da arrestare tempestivamente la marcia; essa costituisce uno degli elementi valutati per fondare il dubbio sull’idoneità tecnica alla guida.

  • art. 223 d.lgs. n. 285/1992

    Il testo non riporta il tenore letterale.

    È richiamato quale base della sospensione provvisoria della validità della patente disposta in relazione al sinistro.

  • art. 3, comma 3, l. n. 241/1990

    Il testo non riporta il tenore letterale.

    Consente la motivazione per relationem; la Motorizzazione può richiamare la relazione della Polizia Stradale quando questa descriva adeguatamente dinamica, condotta e conseguenze del sinistro.

  • artt. 3 e 10 l. n. 241/1990

    Il testo non riporta il tenore letterale.

    Le censure fondate su tali disposizioni sono state respinte, non essendo emerso un difetto di motivazione o di partecipazione idoneo a invalidare il provvedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Il testo non riporta il tenore letterale.

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Il testo non riporta il tenore letterale.

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La revisione della patente prevista dall’art. 128, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, ed è legittima quando dagli elementi acquisiti, anche tramite gli organi di polizia, emerga un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla guida.
  • Per disporre la revisione della patente ai sensi dell’art. 128, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 non è necessario l’accertamento definitivo della colpa del conducente o di una violazione delle norme sulla circolazione: è sufficiente una condotta di guida, documentata dagli organi accertatori, concretamente sintomatica di una possibile carenza dei requisiti di idoneità.
  • Il mero verificarsi di un incidente non determina automaticamente la revisione della patente; tuttavia, quando la relazione degli organi di polizia descriva in modo puntuale dinamica, condotta di guida e conseguenze lesive, tali elementi possono integrare il ragionevole dubbio richiesto dalla legge.
  • Il provvedimento di revisione della patente può essere motivato per relationem mediante richiamo alla relazione degli organi di polizia, senza che la Motorizzazione debba svolgere autonomamente una nuova ricostruzione della dinamica del sinistro, purché l’atto richiamato contenga gli elementi necessari a fondare il dubbio sull’idoneità alla guida.
  • La fattispecie di revisione vincolata prevista dall’art. 128, comma 1-ter, del d.lgs. n. 285/1992 è distinta da quella discrezionale del comma 1; la mancata sussistenza dei presupposti del comma 1-ter non esclude l’applicazione del comma 1 quando ricorrano elementi idonei a far dubitare della permanenza dei requisiti di guida.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaMotorizzazione e veicoliMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

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