Cassazione Penale, Ordinanza n. 14169/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l'unico motivo riguardava la determinazione della pena, profilo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non censurabile in cassazione se motivato in modo congruo. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva rideterminato la pena inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. L'unico motivo deduceva l'erronea commisurazione della sanzione, contestando la congruità della pena applicata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e comunque non sindacabile in sede di legittimità, osservando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto, la pena base era stata fissata sotto la media edittale e lo scostamento dal minimo era stato giustificato dalla presenza di un precedente specifico a carico dell'imputato.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna oggetto di ricorso; la Corte non ne affronta il contenuto tipico, ma la richiama come titolo del reato per cui è stata rideterminata la pena.
art. 132 c.p.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Criterio di commisurazione della pena che il giudice di merito deve considerare; la motivazione è sufficiente se dà conto del suo impiego con formule sinteticamente adeguate, salvo pene notevolmente superiori alla media edittale.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e la graduazione degli aumenti o diminuzioni, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti di una motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione della congruità della pena, poiché la Corte di cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- La motivazione sulla pena può essere sintetica quando il giudice si mantiene entro valori edittali non eccedenti la media; una motivazione più specifica è richiesta soltanto se la pena si discosta sensibilmente dalla misura media edittale.
- Per individuare la pena media edittale va considerata la differenza tra minimo e massimo edittale, non una mera metà aritmetica del massimo.
- Il richiamo a un precedente specifico dell'imputato può costituire giustificazione congrua dello scostamento della pena dal minimo edittale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
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