Cassazione Civile, Ordinanza n. 24711/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'atto origina da sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Dogane a una società, poi cancellata dal registro delle imprese, e a una socia in proprio, per la movimentazione e detenzione, tra il 2006 e il 2011, di bombole di GPL in quantitativo ritenuto dall'Ufficio tale da integrare un deposito di oli minerali soggetto a denuncia e a licenza di esercizio. I contribuenti hanno impugnato il provvedimento davanti alla Commissione tributaria provinciale, che ha rigettato il ricorso; in appello la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, ritenendo che, superata la soglia di 500 kg, fosse comunque necessario l'adempimento della denuncia e che non bastasse la mera comunicazione di attività. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. n. 504 del 1995, sostenendo che per l'esercizio di vendita al minuto di GPL per uso combustione, anche in presenza di quantitativi superiori a 500 kg, la norma impone soltanto la comunicazione di attività e non la denuncia; gli ulteriori due motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea l'interpretazione della disciplina applicata dal giudice di merito. Ha chiarito che, nel deposito per la vendita di GPL, l'obbligo di denuncia non deriva dal solo superamento della soglia quantitativa dei 500 kg, ma richiede anche che il prodotto non sia destinato alla vendita al minuto o, comunque, che non sia destinato all'uso combustione. Se invece si tratta di vendita al dettaglio di GPL per uso combustione, la denuncia è sostituita dall'obbligo di comunicazione di attività. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, i secondi due sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 25 D.Lgs. n. 504 del 1995
comma 1, comma 3, comma 4
L'obbligo di denuncia per i depositi di prodotti energetici non scatta per il solo superamento della soglia di 500 kg; per la vendita al minuto di GPL per uso combustione, anche oltre tale soglia, la denuncia è sostituita dalla comunicazione di attività.
art. 360, comma 1, cod. proc. civ.
Il ricorso richiama genericamente tale disposizione senza specificare il vizio dedotto; la Corte evidenzia che il primo motivo integra un error in iudicando.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato illustrato mediante memoria depositata ai sensi di tale disposizione.
art. 4 D.Lgs. n. 114 del 1998
Richiamato per distinguere la vendita all'ingrosso dalla vendita al dettaglio.
art. 1, comma 2, L. n. 426 del 1971
Richiamato, in via storica, per il criterio di distinzione tra vendita all'ingrosso e al dettaglio.
Massime di principio
- In materia di depositi di GPL, la disciplina dell'obbligo di denuncia va letta in modo combinato, considerando sia il dato quantitativo sia la tipologia di vendita e la destinazione del prodotto.
- Il superamento della soglia dei 500 kg, da solo, non è sufficiente a fondare l'obbligo di denuncia quando il deposito sia riferito alla vendita al minuto di GPL per uso combustione, poiché in tale ipotesi la legge prevede la sola comunicazione di attività.
- Il giudice di merito commette errore di diritto se fa discendere l'obbligo di denuncia esclusivamente dal dato quantitativo, omettendo di verificare gli ulteriori presupposti previsti dalla norma.
- Quando un motivo di ricorso è accolto perché risolutivo della controversia, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame.
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