Sentenza n. 4053/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro del 18 novembre 2025 n. 4645.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per la formazione e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, munita di formula esecutiva e ritualmente notificata al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per le annualità indicate nel titolo e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme corrispondenti. Nonostante la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L'Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza, l'ammontare o l'esigibilità del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato. Ha rilevato che il titolo era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e che la documentazione e le dichiarazioni del ricorrente dimostravano l'assenza di pagamenti. La mancata contestazione dell'an e del quantum del credito e l'assenza di deduzioni sull'adempimento hanno confermato l'inadempimento amministrativo. Il Ministero è stato ordinato di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura del ricorrente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'Amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, utilizzata per accertare la mancata esecuzione del giudicato e ordinare all'Amministrazione l'adempimento del comando giudiziale.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'adempimento dei pagamenti gravanti sulle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, ritualmente notificata e divenuta esecutiva, l'inottemperanza può essere accertata quando sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento e l'Amministrazione non abbia eseguito, neppure parzialmente, la prestazione dovuta.
- La mancata contestazione da parte dell'Amministrazione dell'an e del quantum del credito, unitamente all'assenza di indicazioni sull'iter di pagamento, conferma l'inadempimento rispetto al titolo giudiziale e consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e stabilendo il termine per l'esecuzione sostitutiva.
- Quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico e risultino connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita presso l'Amministrazione di appartenenza.
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