Ordinanza n. 656/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza n. 446/2024, emessa dal Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro, nel proc. n. 728/2024 R.G.L.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 446/2024 del Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro
Esito
La controversia
È stato proposto un giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 446/2024 del Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro. Il Collegio ha rilevato che non è stata depositata la prova della notificazione della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione, in formato eml e completa del messaggio PEC, degli allegati contenenti il titolo notificato, delle intestazioni integrali relative a mittente, destinatario, data e ora di invio e ricezione e dell'esito della trasmissione. Tale documentazione è necessaria per verificare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per la proposizione del giudizio di ottemperanza, termine decorrente dalla notificazione del titolo azionato.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente, onerandola di depositare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la documentazione comprovante la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione, con le caratteristiche indicate in motivazione. Il Collegio ha avvertito che, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., la mancata ottemperanza all'incombente potrà consentire di trarre argomenti di prova. L'ulteriore trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine di 120 giorni per la proposizione del giudizio di ottemperanza decorre dalla notificazione del titolo azionato; la prova della notificazione presso la sede reale dell'amministrazione è necessaria per verificarne il rispetto.
art. 64 c.p.a.
La mancata ottemperanza all'incombente istruttorio può consentire al Collegio di trarre argomenti di prova.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un titolo giudiziale, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo azionato all'amministrazione presso la sua sede reale.
- La verifica della notificazione del titolo ai fini del decorso del termine dilatorio richiede il deposito della documentazione PEC integra, comprensiva del messaggio in formato eml, del titolo notificato e delle intestazioni complete relative a mittente, destinatario, data e ora di invio e ricezione ed esito della trasmissione.
- L'omesso deposito della prova della notificazione necessaria per verificare la procedibilità o tempestività del giudizio di ottemperanza giustifica la disposizione di un incombente istruttorio a carico del ricorrente, con fissazione di un termine perentorio.
- Ai sensi dell'art. 64 c.p.a., la mancata ottemperanza a un incombente istruttorio può essere valutata dal giudice amministrativo traendo argomenti di prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 172/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 173/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 174/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →