Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28481/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento con cui il comune richiedeva a una società il pagamento dell'IMU, oltre sanzioni e interessi, per l'anno 2015. La società aveva ottenuto una decisione sfavorevole o comunque censurata in appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, e il comune aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e il ricorrente ha dichiarato rinuncia al giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con previsione di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, formalizzato in un verbale di conciliazione sottoscritto il 4 luglio 2025, nonché della rinuncia al giudizio da parte del ricorrente. Per effetto di ciò ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese di lite in conformità all'accordo delle parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che la pronuncia di estinzione non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e che la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria, quindi di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    rinunziare al giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art.390 c.p.c.

    La rinuncia al giudizio da parte del ricorrente, intervenuta dopo l'accordo transattivo, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato

    La Corte ha escluso l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato nei casi di estinzione del giudizio, poiché la disposizione si riferisce a rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando le parti raggiungono un accordo transattivo e il ricorrente rinuncia al giudizio, la Corte dichiara l'estinzione del processo.
  • La pronuncia di estinzione del giudizio non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità ai fini del raddoppio del contributo unificato.
  • Le norme che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.
  • In presenza di accordo tra le parti, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in conformità alla pattuizione intervenuta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.