Cassazione Civile, Ordinanza n. 28481/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento con cui il comune richiedeva a una società il pagamento dell'IMU, oltre sanzioni e interessi, per l'anno 2015. La società aveva ottenuto una decisione sfavorevole o comunque censurata in appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, e il comune aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e il ricorrente ha dichiarato rinuncia al giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con previsione di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, formalizzato in un verbale di conciliazione sottoscritto il 4 luglio 2025, nonché della rinuncia al giudizio da parte del ricorrente. Per effetto di ciò ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese di lite in conformità all'accordo delle parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che la pronuncia di estinzione non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e che la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria, quindi di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
rinunziare al giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art.390 c.p.c.
La rinuncia al giudizio da parte del ricorrente, intervenuta dopo l'accordo transattivo, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato
La Corte ha escluso l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato nei casi di estinzione del giudizio, poiché la disposizione si riferisce a rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando le parti raggiungono un accordo transattivo e il ricorrente rinuncia al giudizio, la Corte dichiara l'estinzione del processo.
- La pronuncia di estinzione del giudizio non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità ai fini del raddoppio del contributo unificato.
- Le norme che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.
- In presenza di accordo tra le parti, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in conformità alla pattuizione intervenuta.
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