Corte di giustizia, Sentenza C-377/21
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 luglio 2022. — Ville de Mons e Zone de secours Hainaut - Centre contro RM. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Mons. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Principio del pro rata temporis – Presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione di un vigile del fuoco professionista assunto a tempo pieno, dell’anzianità da quest’ultimo acquisita in qualità di vigile del fuoco volontario, secondo il principio del pro rata temporis. — Causa C-377/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha ritenuto applicabile l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale anche a un rapporto di lavoro di natura statutaria dei vigili del fuoco volontari, poiché rileva la definizione nazionale del rapporto e non la sola natura contrattuale. Ha poi qualificato l’anzianità retributiva come condizione di impiego e ha affermato che il calcolo pro rata temporis dell’anzianità maturata a tempo parziale è compatibile con la clausola 4 dell’accordo quadro. La diversa disciplina prevista per i dipendenti entrati in servizio dopo una certa data non incide su tale conclusione, né configura di per sé una discriminazione rilevante ai sensi dell’accordo quadro.
Interpretazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale: legittimità del computo pro rata temporis dell’anzianità retributiva maturata come vigile del fuoco volontario ai fini dello stipendio del vigile del fuoco professionista a tempo pieno.
La questione giuridica
Se la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale osti a una normativa nazionale che, per il calcolo della retribuzione di vigili del fuoco professionisti assunti a tempo pieno, considera l’anzianità maturata in precedenza come vigile del fuoco volontario a tempo parziale in proporzione alle prestazioni effettivamente svolte (pro rata temporis), anziché in funzione della sola durata del periodo di servizio.
Principio di diritto
La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale non osta a una disciplina nazionale che, ai fini del calcolo della retribuzione di un vigile del fuoco professionista a tempo pieno, computi l’anzianità maturata come vigile del fuoco volontario a tempo parziale in proporzione alle prestazioni effettivamente svolte, purché la determinazione dell’anzianità retributiva dipenda direttamente dalla quantità di lavoro svolta e non dalla sola durata del rapporto; in tale ipotesi il principio del pro rata temporis è una corretta applicazione della clausola 4, punto 2.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 97/81/CE
- Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (clausole 1, 2, 3 e 4)
- Direttiva 2003/88/CE
Computo pro rata temporis dell’anzianità retributiva dei vigili del fuoco volontari
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della cour du travail de Mons in materia di politica sociale e lavoro a tempo parziale. La controversia oppone un vigile del fuoco professionista, RM, alla ville de Mons e alla Zone de secours Hainaut-Centre, in merito al metodo di calcolo della sua anzianità retributiva maturata quando prestava servizio come vigile del fuoco volontario.
Fatti e procedimento principale
RM ha lavorato per molti anni come vigile del fuoco volontario e, successivamente, è stato nominato vigile del fuoco professionista a tempo pieno. Ai fini della sua retribuzione, le autorità belghe hanno riconosciuto l’anzianità relativa al periodo da volontario solo in proporzione alle prestazioni effettivamente svolte, applicando il principio del pro rata temporis.
RM ha contestato tale metodo, chiedendo che l’intero periodo di servizio come volontario fosse computato integralmente, senza tener conto del numero di ore effettivamente prestate. Il tribunale del lavoro di Mons gli ha dato ragione, ma in appello la cour du travail de Mons ha chiesto alla Corte di chiarire se la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale osti a una siffatta normativa nazionale.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81/CE, in particolare:
- la clausola 1, lettera a), che mira a sopprimere le discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e a migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale;
- la clausola 2, punto 1, che definisce l’ambito di applicazione personale;
- la clausola 3, che definisce lavoratore a tempo parziale e lavoratore a tempo pieno comparabile;
- la clausola 4, punti 1 e 2, che sancisce il principio di non discriminazione e, ove opportuno, il principio del pro rata temporis.
Sono richiamati anche l’articolo 267 TFUE e, incidentalmente, la direttiva 2003/88/CE nella parte relativa alla nozione di orario di lavoro, per un richiamo giurisprudenziale sui vigili del fuoco in reperibilità.
Ambito di applicazione dell’accordo quadro
La Corte osserva anzitutto che l’accordo quadro si applica ai lavoratori a tempo parziale che abbiano un contratto o un rapporto di lavoro definito dal diritto nazionale. Tale nozione va interpretata in base al diritto nazionale ed è ampia, senza distinguere tra settore pubblico e privato.
Sulla base di tali criteri, la Corte ritiene che i vigili del fuoco volontari rientrino nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro, poiché il loro rapporto è definito dalla normativa nazionale belga, anche se di natura statutaria e non contrattuale. La Corte respinge inoltre l’idea che il fatto che RM sia oggi lavoratore a tempo pieno escluda l’applicabilità dell’accordo quadro: il lavoratore può invocarlo con riferimento a periodi in cui ha svolto attività a tempo parziale.
Qualificazione dell’anzianità retributiva come condizione di impiego
La Corte ribadisce che le condizioni economiche e retributive rientrano nelle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1. Poiché l’anzianità retributiva incide direttamente sul livello della retribuzione dei vigili del fuoco professionisti, essa va considerata una componente delle condizioni di impiego. Ne deriva che il trattamento dell’anzianità è sottoposto al controllo di non discriminazione previsto dall’accordo quadro.
Applicazione del principio del pro rata temporis
Nel merito, la Corte afferma che il principio del pro rata temporis consente di tener conto della quantità di lavoro effettivamente svolta dal lavoratore a tempo parziale rispetto a quella di un lavoratore a tempo pieno comparabile. Tale proporzione costituisce una ragione obiettiva che giustifica una riduzione proporzionata dei diritti e delle condizioni di lavoro del part-time.
Applicando questo criterio al caso di RM, la Corte ritiene corretto che l’anzianità retributiva maturata come vigile del fuoco volontario sia computata in base alle prestazioni effettivamente svolte. Questa soluzione è valida purché il calcolo dell’anzianità dipenda direttamente dalla quantità di lavoro svolta e non esclusivamente dalla mera durata temporale del rapporto; su questo punto, tuttavia, il giudice del rinvio deve effettuare le verifiche necessarie.
Obiezioni sulle differenze di trattamento tra categorie di volontari
RM aveva richiamato anche la circostanza che, per i vigili del fuoco professionisti assunti dopo il 9 aprile 2002, la normativa belga prevede un computo più favorevole, senza applicazione del pro rata temporis. La Corte replica che la clausola 4, punto 2, prevede l’applicazione del pro rata temporis solo “dove opportuno” e non impone di applicarlo in ogni situazione. Inoltre, una differenza di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo parziale non rientra, di per sé, nella nozione di discriminazione vietata dall’accordo quadro.
Decisione
La Corte risponde che la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale non osta a una normativa nazionale che, ai fini del calcolo della retribuzione dei vigili del fuoco professionisti assunti a tempo pieno, computi l’anzianità maturata precedentemente come vigile del fuoco volontario a tempo parziale secondo il principio del pro rata temporis, cioè in funzione delle prestazioni effettivamente svolte.
La pronuncia conferma quindi la compatibilità, con il diritto dell’Unione, di un sistema che valorizzi l’anzianità di servizio del lavoratore part-time in modo proporzionale all’attività realmente prestata, ove la prestazione stessa sia il parametro determinante dell’anzianità retributiva.
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