Cassazione Penale, Sentenza n. 24239/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte di appello di Catania esclusivamente con riguardo alla dosimetria della pena, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per l'aumento delle pene operato in ragione della ritenuta continuazione tra i reati a ciascuno contestati; il solo Gallitto censurava altresì la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i ricorrenti, avendo personalmente e formalmente rinunciato a tutte le doglianze diverse da quelle sulla dosimetria e avendo concordato con la pubblica accusa le misure della pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., non potevano proporre ricorso per cassazione sulla misura della pena concordata, salvo che sia stata dedotta l'illegittimità della pena stessa (il che non è avvenuto). Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
L'accordo sulle misure di pena (patteggiamento in appello) consacrato nella decisione del giudice è vincolante; il ricorso per cassazione avverso la misura concordata è inammissibile salvo che si deduca l'illegittimità della pena
legge n. 103/2017, art. 1, comma 56
legge 24 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 56
Ha introdotto nel sistema il patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.) e le relative regole di adesione e vincolo dell'accordo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende
Corte di Cassazione, Sez. III, 3 luglio 2020, n. 19983
Corte di Cassazione, Sez. III, 3 luglio 2020, n. 19983
Giurisprudenza che afferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la pena concordata nell'ambito del patteggiamento in appello, salvo il vizio di illegittimità della pena
Massime di principio
- Se la parte rinuncia espressamente a tutte le doglianze diverse dalla dosimetria e concorda con la pubblica accusa la misura della pena in applicazione dell'art. 599-bis c.p.p., la misura concordata, una volta recepita dal giudice, è difficilmente impugnabile in Cassazione salvo che si denunci l'illegittimità della pena
- Il patteggiamento in appello vincola le parti: il negozio processuale trasfuso nella decisione giudiziaria non può essere modificato unilateralmente, a meno di rilevare profili di illegittimità sostanziale o formale della pena
- Le questioni riguardanti la correttezza della dosimetria (es. riconoscimento della continuazione) sono in genere precluse in Cassazione quando la pena è il frutto di un accordo fra le parti, a meno che non si contesti la legalità della pena
- Per preservare la possibilità di impugnare in Cassazione aspetti sostanziali della pena, il difensore deve evitare di rinunciare espressamente a tutte le doglianze o, se possibile, riservare espressamente i profili di illegittimità
- La Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.) quando il ricorso è dichiarato inammissibile
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