Cassazione Penale, Sentenza n. 41552/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 30/03/2022, che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riducendo la pena a anni 4 e mesi 10. Il ricorrente denunciava violazione di legge e carenza di motivazione in ordine a: 1) sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa (anche nella forma dell'eccesso colposo); 2) esclusione dell'attenuante della provocazione e invece riconoscimento dell'aggravante dei motivi futili; 3) mancata considerazione delle lesioni subite dall'imputato e della dinamica concreta dello scontro (comodus discessus); 4) omissione di risposta su criticità relative al capo 2 (porto ingiustificato di machete). In sostanza la difesa contestava la valutazione di attendibilità delle versioni contrastanti (imputato: difesa dopo aggressione; persona offesa: aggressione iniziale dell'imputato) e chiedeva che si riconsiderasse la qualificazione giuridica del fatto in termini di legittima difesa o, comunque, di eccesso colposo o attenuante per provocazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure in gran parte generiche o attinenti al merito (riallocazione del fatto) e non idonee a contestare la motivazione dei giudici di merito, che avevano fondato la decisione sulle dichiarazioni della persona offesa e sugli accertamenti del consulente medico-legale (lesioni "particolarmente violente" e direzione dei colpi "frontale e non dal basso verso l'alto"). La Corte ha inoltre precisato che il tema dell'eccesso colposo è rilevante solo se sussiste in fatto la causa di giustificazione: essendo stata esclusa la legittima difesa, non poteva operare l'eccesso colposo. Sul punto del "commodus discessus" la Corte ha ritenuto che il giudizio dei giudici di merito non si fondasse su mera astrattezza, ma sull'accertamento che l'imputato aveva iniziato l'aggressione. Per il capo 2 (porto di machete) la sentenza di appello era ritenuta motivata in fatto: il machete era stato portato fuori dall'abitazione e usato per l'aggressione. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; conferma della sentenza di appello e della condanna; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile; l'esame della memoria di motivi aggiunti è stato precluso dall'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 55 cod. pen.
Richiamato in relazione all'istituto dell'eccesso colposo: la Corte ricorda che l'eccesso colposo presuppone la sussistenza in fatto della causa di giustificazione (legittima difesa) e, solo in caso di eccedenza dovuta a colpa, si può parlare di punibilità a titolo colposo; poiché la legittima difesa è stata esclusa, la questione dell'eccesso colposo non è applicabile.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e agli oneri previsti dall'art. 616.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in tema di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: in mancanza di elementi per escludere la colpa, è previsto anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 8999 del 24/09/1997, Merola, Rv. 208474)
Citata a supporto della definizione e dei presupposti dell'eccesso colposo in rapporto alla legittima difesa: occorre che in fatto sussistano i requisiti della causa di giustificazione e che l'eccesso sia dovuto a colpa, non a volontà di ledere.
Massime di principio
- La corte del merito valuta le versioni contrastanti dei fatti e gli accertamenti tecnici (perizia medico-legale) e la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione puntuale dei fatti: i rilievi generici sul merito sono inammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento della legittima difesa è necessario provare la sussistenza in fatto dei requisiti della causa di giustificazione (pericolo attuale, proporzione e necessità dell'azione difensiva); se la legittima difesa è esclusa, non trova applicazione l'istituto dell'eccesso colposo.
- L'eccesso colposo è valutabile solo se il giudice riconosce in primo luogo la sussistenza della causa di giustificazione e poi accerta un superamento dei limiti per errore dovuto a colpa; non può essere invocato come alternativa qualora la legittima difesa sia esclusa.
- Le deduzioni difensive debbono essere specifiche e puntuali: contestazioni generiche della motivazione o richieste di rinnovata valutazione del materiale probatorio in termini di merito sono destinate a fallire in cassazione.
- Elementi tecnici come la direzione e la gravità delle lesioni, accertati da consulenze, possono essere decisivi per stabilire chi ha iniziato l'aggressione e per escludere la ricostruzione difensiva; vanno quindi contestati con perizia o prova contraria specifica già nei gradi di merito.
- Il commodus discessus (possibilità di allontanarsi) viene valutato nel contesto fattuale: l'accertamento che l'imputato ha iniziato l'aggressione rende irrilevante l'argomento dell'opportunità di fuga.
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