Sentenza del 05/03/2020 n. 2195 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento IVA per l'anno 2012 (recupero IVA su acconti/anticipi per imponibili rispettivamente di € 2.775.435,00 e € 1.332.993,00). L'Agenzia sosteneva che gli acconti incassati nel 2012 dovevano essere assoggettati a IVA in quell'anno; la contribuente invece sosteneva che gli acconti erano relativi a forniture non specificamente individuate alla data del pagamento e che l'imponibile era ascrivibile al 2013, anno in cui effettivamente avvennero le consegne (documentate con D.D.T. di gennaio 2013). La controversia verte quindi sulla determinazione del momento di esigibilità dell'IVA sugli acconti e sull'onere probatorio per l'Amministrazione.
La decisione
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sez. 18. Confermata la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi della L. srl: la CTR ha ritenuto applicabile il principio della Corte di Giustizia (C-419/02) secondo cui l'IVA sugli acconti è immediatamente esigibile solo se la futura cessione/prestazione è gia' conosciuta e i beni/servizi specificamente individuati. Il contratto tra S.M. srl e L. srl risultava a data certa e prevedeva quantità e tipologie non specificamente individuate al momento degli acconti; la L. srl ha documentato le consegne del 2013 con 9 D.D.T.; l'Agenzia non ha fornito la prova richiesta dall'art. 2697 c.c. che gli acconti fossero ancorati a prestazioni note nel 2012. Inoltre la CTR ha rilevato profili di violazione del preventivo contraddittorio e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 21 d.p.r. n. 633/1972
L'obbligo di fatturazione e il momento di effettuazione dell'operazione: l'IVA nasce con l'emissione della fattura, alla consegna/spedizione/trasmissione o messa a disposizione della merce. La CTR lo richiama per delimitare il quadro normativo del momento di imponibilità.
art. 6 d.p.r. n. 633/1972
Disciplina della determinazione del momento di effettuazione dell'operazione in caso di acconti: l'operazione si considera effettuata alla data della fattura o del pagamento limitatamente all'importo versato. La sentenza interpreta questa norma alla luce della giurisprudenza comunitaria, precisando che l'acconto non è tassato immediatamente se la prestazione non è specificamente individuata.
art. 54 co. 5 d.p.r. n. 633/1972
Norma utilizzata dall'Amministrazione per il recupero d'imposta sugli acconti non documentati; la CTR tuttavia ha ritenuto che l'uso di tale meccanismo richiedeva la prova che gli acconti fossero riferibili a forniture note nel 2012.
Causa C-419/02 Corte di Giustizia CE (11/02/2006)
Principio comunitario fondamentale: in caso di acconti l'IVA è immediatamente esigibile solo se la futura cessione o prestazione è già conosciuta e i beni/servizi sono specificamente individuati. La CTR ha ritenuto tale principio pienamente applicabile al caso e vincolante.
art. 2697 cod. civ.
Regola sull'onere della prova: la CTR ha ribadito che grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare che gli acconti del 2012 fossero riferibili a prestazioni specifiche già individuate in quel periodo; l'Agenzia non ha fornito tale prova.
Cass. S.U. n. 19667/2014
Richiamata in tema di obbligatorietà del preventivo contraddittorio: la CTR ha ritenuto che il contraddittorio preventivo non fosse stato adeguatamente rispettato in relazione alla materia IVA, motivo che rafforza l'argomentazione della contribuente.
art. 15 d.lgs. 546/1992 e art. 92 co. 2 cod. proc. civ.
Norme invocate per giustificare la compensazione delle spese in favore della parte soccombente, in presenza di particolare complessità e contrasto giurisprudenziale.
Direttiva VI comunitaria (art. 10, n.1 e n.2) (recepita nella normativa IVA)
Citata a supporto dell'interpretazione del principio secondo cui, in presenza di acconti, occorre verificare il grado di individuazione dell'operazione; la CTR applica il principio europeo come criterio interpretativo della normativa nazionale.
Massime di principio
- Gli acconti/anticipi non comportano automaticamente l'immediata esigibilità dell'IVA: è necessario verificare se alla data del versamento la cessione o la prestazione fossero già concretamente conosciute e i beni/servizi specificamente individuati (principio C-419/02 CJUE).
- L'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria: questa deve dimostrare, secondo l'art. 2697 c.c., che gli acconti incassati in un anno siano riferibili a forniture già individuate in quello stesso anno.
- Documenti di consegna (D.D.T., documentazione di trasporto, ordini specifici) sono prove decisive per ancorare gli acconti alle forniture e determinare l'anno di esigibilità dell'IVA.
- Contratti con quantità o caratteristiche generiche delle forniture tendono a giustificare il differimento dell'imposizione al momento dell'effettiva esecuzione/delivery, se non esistono elementi che dimostrino l'identificazione preventiva dei beni/servizi.
- Le sentenze relative a diversi contribuenti o anni d'imposta non sono vincolanti nelle controversie IVA nazionali, alla luce dei principi di diritto comunitario; ogni caso va valutato sulle proprie prove e circostanze.
- La mancata effettuazione del contraddittorio specifico in materia IVA (quando richiesto) può rilevare a tal punto da invalidare o rendere dubbia l'azione accertativa dell'Amministrazione.
- Se l'Amministrazione avanza sospetti privi di elementi probatori solidi (mere illazioni), il ricorso del contribuente ben documentato può essere accolto e l'accertamento annullato o ridimensionato.
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