Parere n. 97/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario del signor Maurizio Durante per l’annullamento dell’ordine di demolizione n. 29/2025 del Comune di Carini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento dell’ordine di demolizione n. 29/2025 del Comune di Carini; domanda cautelare di sospensione
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, mediante ricorso straordinario, l’ordine di demolizione n. 29/2025 del Comune di Carini e ha chiesto la sospensione cautelare del provvedimento. La Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale - ha trasmesso una relazione riferita soltanto alla domanda cautelare, proponendone il rigetto. Il Collegio ha rilevato che il merito dei motivi di ricorso dovrà essere approfondito dopo l’istruttoria dell’Ufficio, anche in relazione agli effetti del provvedimento comunale prot. n. 12624 del 3 marzo 2022, con il quale sarebbe stata respinta, per alcune incongruenze, la domanda di sanatoria relativa all’immobile.
Il parere
Il Consiglio ha esaminato la domanda cautelare in via sommaria e ha ritenuto non sussistenti cumulativamente i presupposti dell’art. 55 del codice del processo amministrativo: né il fumus boni iuris né il periculum in mora risultano sufficientemente configurati nella fase cautelare. Il merito del ricorso non è stato deciso ed è stato rinviato all’esito dell’istruttoria. Il parere è pertanto nel senso del rigetto della domanda di sospensione dell’ordine di demolizione.
Osservazioni
Domanda cautelare - fumus boni iuris e periculum in mora
In sede cautelare non risultano cumulativamente integrati i presupposti richiesti dall’art. 55 del codice del processo amministrativo per sospendere l’ordine di demolizione. Il Collegio ha quindi espresso parere contrario alla sospensione, senza definire il merito dei motivi di ricorso.
Provvedimento di diniego della sanatoria del 3 marzo 2022
L’incidenza del provvedimento comunale prot. n. 12624 del 3 marzo 2022, che avrebbe respinto la domanda di sanatoria per alcune incongruenze, dovrà essere approfondita nell’istruttoria e nella successiva valutazione di merito.
Norme richiamate
art. 55 del codice del processo amministrativo
fumus boni iuris e periculum in mora
La sospensione cautelare richiede la sussistenza cumulativa dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso esaminato il Collegio ha ritenuto che tali presupposti non risultassero integrati nella fase cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo la sospensione del provvedimento impugnato può essere accordata soltanto quando risultino cumulativamente sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.
- La valutazione cautelare è sommaria e non pregiudica l’esame di merito, che può richiedere un’istruttoria ulteriore su provvedimenti amministrativi connessi o presupposti.
- Quando la relazione istruttoria dell’amministrazione si limita alla domanda cautelare, il parere può definire esclusivamente tale domanda, rinviando l’approfondimento dei motivi di ricorso all’esito dell’istruttoria completa.
Domanda cautelare contro l’ordine di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro l’ordine di demolizione n. 29/2025 adottato dal Comune di Carini. Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento.
Attività dell’Ufficio legislativo e legale
La Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale - ha trasmesso la relazione prot. n. 3275 del 17 febbraio 2026. La relazione ha esaminato esclusivamente la domanda cautelare e ne ha proposto il rigetto.
Profili rilevanti per il merito
Il Collegio ha precisato che l’approfondimento dei motivi di ricorso dovrà essere effettuato dopo l’istruttoria dell’Ufficio. In particolare, dovrà essere valutata l’incidenza del provvedimento comunale prot. n. 12624 del 3 marzo 2022, che, secondo quanto riferito dal ricorrente, ha respinto per alcune incongruenze la domanda di sanatoria relativa all’immobile interessato dall’ordine di demolizione.
Valutazione cautelare
A un sommario esame, proprio della fase cautelare, non sono risultati cumulativamente presenti i presupposti previsti dall’art. 55 del codice del processo amministrativo. Il Consiglio ha quindi ritenuto non integrati il fumus boni iuris e il periculum in mora necessari per la sospensione del provvedimento impugnato.
Conclusione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha espresso parere nel senso del rigetto della domanda di sospensione dell’ordine di demolizione. Il parere non definisce il merito del ricorso, che resta da esaminare all’esito dell’istruttoria.
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