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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24352/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro intercorrente tra un lavoratore e una società a totale partecipazione pubblica. Il giudice di merito aveva accertato l’illegittimità dei contratti a progetto e la natura subordinata del rapporto per il periodo considerato, ma aveva negato sia la conversione del rapporto a tempo indeterminato sia il pagamento di differenze retributive, ritenendo insussistenti ulteriori somme dovute una volta calcolato il dovuto sul corretto livello contrattuale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva la violazione dell’art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla L. n. 133 del 2008, in relazione alla Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, sostenendo che l’interpretazione della norma interna adottata dalla corte territoriale fosse incompatibile con il diritto eurounitario e con l’esigenza di prevenire gli abusi nella reiterazione di contratti a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto di dover dare continuità al principio secondo cui, nelle società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale deve avvenire mediante procedure selettive conformi alla regola del concorso pubblico; perciò la violazione della disciplina imperativa impedisce la conversione del contratto a termine nullo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ha inoltre escluso che vi fosse assenza di mezzi di dissuasione, osservando che, quando non è possibile la conversione per effetto della disciplina pubblicistica, resta comunque praticabile il rimedio risarcitorio di matrice eurounitaria richiamato dalle Sezioni Unite e dalla Corte di giustizia. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 2, d.l. n. 112 del 2008

    come convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008

    nelle società a totale partecipazione pubblica il reclutamento del personale deve avvenire mediante procedure selettive rispettose della regola del concorso pubblico; la violazione della norma, avente carattere imperativo, impedisce la conversione del contratto a termine nullo in rapporto a tempo indeterminato

  • L. n. 133 del 2008

    di conversione del d.l. n. 112 del 2008

    rileva quale legge di conversione della disciplina sul reclutamento del personale nelle società pubbliche

  • L. n. 102 del 2009

    di conversione del d.l. n. 78 del 2009

    la Corte la richiama come fonte modificativa della disciplina del reclutamento nelle società a totale partecipazione pubblica

  • Direttiva 1999/70/CE

    invocata dal ricorrente per sostenere l’illegittimità dell’interpretazione interna e la necessità di misure effettive contro l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    giustifica il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 5072/2016

    richiamata quale fonte del rimedio risarcitorio eurounitario applicabile quando non sia possibile la conversione del rapporto

  • Corte di giustizia UE, sentenza 7 marzo 2018, Santoro

    richiamata per affermare che il rimedio risarcitorio è sufficiente sul piano eurounitario

Massime di principio

  • Nelle società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale deve avvenire mediante procedure selettive conformi al concorso pubblico; se tale regola è violata, il contratto di lavoro a termine nullo non può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato.
  • La disciplina eurounitaria sulla prevenzione degli abusi nei contratti a termine non impone necessariamente la conversione del rapporto quando questa sia preclusa da una norma imperativa del settore pubblico, potendo operare un rimedio risarcitorio idoneo a fungere da misura effettiva di tutela.
  • Quando il giudice di merito abbia accertato la nullità del contratto e abbia escluso la conversione per ragioni normative, il motivo di ricorso che invochi soltanto l’incompatibilità della soluzione con la direttiva sui contratti a termine è infondato se non confuta il principio, consolidato, della necessaria selezione pubblica.
  • Il ricorso per cassazione è destinato al rigetto se pretende di ottenere la conversione del rapporto in presenza di una disciplina imperativa che la esclude, a prescindere dall’accertamento di una subordinazione di fatto nel periodo lavorato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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