Sentenza del 16/01/2018 n. 239 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Contenzioso - Istruttoria - Motivi aggiunti - Proponibilità - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che i motivi aggiunti sono ammissibili solo se fondati su atti o contenuti non conoscibili dal ricorrente al momento della proposizione del ricorso. Non possono invece essere utilizzati per introdurre nuove contestazioni, domande o eccezioni che il contribuente avrebbe potuto formulare originariamente, poiché il thema decidendum deve essere definito sin dall'instaurazione del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità dei motivi aggiunti nel processo tributario. Tali motivi possono essere proposti soltanto quando, al momento della notifica del ricorso introduttivo, il contribuente non poteva conoscere il contenuto, integrale o parziale, di determinati atti e quindi non era in grado di contestarli tempestivamente. Il processo tributario ha natura impugnatoria e il suo oggetto è delimitato dalla pretesa contenuta nell'atto impugnato e dai motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo.
Norme richiamate
Disciplina del processo tributario sui motivi aggiunti
I motivi aggiunti sono ammessi quando il ricorrente viene a conoscenza, successivamente alla notifica del ricorso, di nuovi atti o di elementi il cui contenuto non era anteriormente conoscibile; non sono ammessi per ampliare liberamente l'oggetto del giudizio.
Cassazione civile, sentenza n. 9754/2003
La pronuncia è richiamata come conforme al principio secondo cui il giudizio tributario è impugnatorio, con oggetto delimitato dall'atto impugnato e dai motivi dedotti nel ricorso introduttivo.
Massime di principio
- I motivi aggiunti non costituiscono un mezzo per correggere o ampliare liberamente il ricorso: sono ammessi solo per contestare elementi o atti conosciuti dopo la proposizione del ricorso.
- Chi intende proporre motivi aggiunti deve dimostrare che la relativa contestazione non era concretamente possibile al momento della notifica del ricorso introduttivo.
- Nel processo tributario è essenziale formulare fin dall'inizio tutte le censure conoscibili, perché il giudice normalmente non può esaminare domande, eccezioni o motivi nuovi introdotti tardivamente.
- La successiva conoscenza di un atto può consentire l'integrazione del giudizio, ma solo entro i limiti oggettivi collegati alla pretesa già impugnata e senza trasformare il processo in un giudizio totalmente nuovo.
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