Sentenza del 17/10/2019 n. 5792 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Atto impositivo - Impugnazione - Provvedimento di sgravio nelle more - Cessata materia del contendere - Pronuncia - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio deve essere definito con una pronuncia di cessata materia del contendere, poiché lo sgravio intervenuto nelle more ha fatto venir meno l’oggetto della controversia. Il giudice non deve quindi pronunciarsi sulla fondatezza originaria dell’atto impositivo, ma deve dichiarare l’estinzione della materia controversa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava l’impugnazione di un atto impositivo. Nel corso del giudizio, l’Ufficio ha adottato un provvedimento di sgravio, eliminando gli effetti dell’atto e disciplinando diversamente il medesimo rapporto tributario. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sul merito dell’impugnazione.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 7751/2019
Ha affermato che il procedimento relativo a un atto impositivo si estingue quando, durante il giudizio, interviene un nuovo atto dell’Amministrazione che disciplina il medesimo rapporto tributario. In caso di sgravio, il giudice deve dichiarare la cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Se durante un processo tributario l’Amministrazione annulla, revoca o sgravio l’atto impugnato, viene normalmente meno l’interesse del contribuente alla decisione e il giudice deve dichiarare la cessata materia del contendere.
- La cessata materia del contendere non equivale necessariamente a una decisione di merito sull’illegittimità originaria dell’atto: indica piuttosto che, per effetto di un provvedimento successivo, la controversia non ha più un oggetto attuale.
- È necessario verificare che il provvedimento sopravvenuto riguardi effettivamente lo stesso rapporto tributario e elimini integralmente gli effetti dell’atto contestato; in caso contrario, il giudizio può proseguire per le questioni ancora attuali.
- Quando lo sgravio è solo parziale, la controversia può cessare soltanto in parte e il giudizio può continuare relativamente alla quota o agli effetti ancora contestati.
- Il contribuente dovrebbe depositare nel processo il provvedimento di sgravio e chiedere espressamente la dichiarazione di cessata materia del contendere, verificando anche le eventuali conseguenze sulle spese processuali.
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